Cassazione Civile, Ordinanza n. 23092/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione disposta da un Comune su un fondo di proprietà di più soggetti, fondo che in seguito era pervenuto a una società del gruppo Pirelli e poi trasferito a terzi. I proprietari avevano agito per ottenere l'accertamento di un ingiustificato arricchimento in favore delle società e del Comune, assumendo che l'opera pubblica prevista non fosse stata realizzata e che, perciò, residuasse un pregiudizio risarcibile o indennizzabile. La Corte d'appello aveva: 1) ritenuto tempestiva la riserva di appello incidentale di una delle società, considerando interrotto il processo per effetto della fusione per incorporazione; 2) confermato nel merito il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, ritenendo esistenti altre azioni tipiche, come la retrocessione o il risarcimento; 3) dichiarato inammissibile l'appello principale dei proprietari. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione delle norme sulla fusione societaria e sulla riserva di appello, per avere il giudice d'appello considerato tempestiva la riserva nonostante la fusione non determini interruzione del processo; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e della disciplina sulla retrocessione, sostenendosi che le azioni alternative indicate non fossero realmente ostative all'azione di arricchimento; violazione delle norme sulla solidarietà e sul giudicato, per avere esteso al Comune le conclusioni formulate rispetto alle società nonostante la sua acquiescenza alla sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la fusione per incorporazione non produce effetti interruttivi del processo e non consente di sanare la mancata tempestiva riserva di appello ex art. 340 c.p.c.; per questo ha cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale della società incorporante. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo conforme al più recente orientamento delle Sezioni Unite il principio secondo cui l'azione di arricchimento è preclusa quando l'altra azione esperibile non sia carente ab origine del titolo giustificativo, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non colpiva tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di secondo grado. L'esito complessivo del ricorso è dunque parziale accoglimento, con prevalenza dei ricorrenti solo sul primo motivo.
Norme richiamate
La fusione per incorporazione è letta come vicenda che non comporta interruzione del processo; la norma viene richiamata quale conferma della continuità dei rapporti, anche processuali.
Le norme sull'interruzione del processo non si applicano alla fusione societaria, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
La riserva di appello contro sentenza non definitiva deve essere formulata tempestivamente all'udienza successiva; non è sanata da una successiva costituzione della società incorporante.
L'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e non è proponibile se l'impoverito può esercitare un'altra azione che conservi un titolo giustificativo ab origine.
Richiamato come limite di sussidiarietà dell'azione di arricchimento.
art. 60 e segg. l.
Richiamati in relazione all'azione di retrocessione del bene espropriato come possibile rimedio alternativo.
È citato come esempio di azione alternativa anche fondata su clausola generale, la cui astratta esperibilità può escludere la sussidiarietà, salvo carenza ab origine del titolo.
Richiamato nella motivazione delle Sezioni Unite citate, come esempio di domanda che può risultare priva ab origine di fondamento se manca la violazione della buona fede.
Invocato nel terzo motivo in tema di effetti della decisione nei confronti di soggetti non impugnanti.
Invocato nel terzo motivo in tema di obbligazioni solidali e scindibilità delle posizioni.
Invocato nel primo e terzo motivo in relazione al giudicato e ai limiti di efficacia della decisione.
La Cassazione, cassata la decisione sul primo motivo, decide nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione non determina interruzione del processo e non consente di eludere le preclusioni processuali già maturate, inclusa la decadenza dalla tempestiva riserva di appello contro sentenza non definitiva.
- La sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa va valutata in modo sostanziale: essa è esclusa non solo quando esista un'azione tipica tecnicamente esperibile, ma anche quando l'altra azione sia tuttavia dotata di un titolo giustificativo non carente ab origine; viceversa, se la pretesa alternativa è priva fin dall'origine dei suoi elementi costitutivi, l'azione di arricchimento resta proponibile.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se ne lascia incontestata una, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La mera allegazione di una vicenda societaria successoria o evolutiva non incide sui poteri processuali già spettanti alla parte e non sospende, di per sé, il decorso dei termini e delle preclusioni processuali.
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