Cassazione Civile, Sentenza n. 19950/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Lodi, della sua istanza di esdebitazione. Il rigetto si fondava sul fatto che il ricorrente aveva riportato una condanna mediante patteggiamento (applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) per bancarotta documentale fraudolenta relativa a un'altra procedura concorsuale, circostanza ritenuta ostativa all'ammissione al beneficio ex art. 142, comma 1, n. 6, l. fall.. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che la sentenza di patteggiamento non avrebbe efficacia parificabile alla sentenza di condanna ai fini dell'esdebitazione e che, inoltre, la preclusione prevista dall'art. 142 l.f. dovrebbe applicarsi solo se la condanna fosse connessa alla stessa procedura fallimentare per la quale si chiede l'esdebitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non applicabile, ratione temporis, la modifica dell'art. 445 c.p.p. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia) alla sentenza di patteggiamento emessa nel giugno 2018, applicando il principio tempus regit actum. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha affermato che la pronuncia di patteggiamento (sentenza di applicazione della pena su richiesta) è equiparabile alla sentenza di condanna e, quindi, costituisce fatto ostativo al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., salvo che non intervenga la riabilitazione. Ha altresì statuìto che la norma di art. 142 l.f. non va interpretata limitativamente alle condanne riferite alla stessa procedura concorsuale: una condanna per i reati elencati (es. bancarotta fraudolenta) preclude l'esdebitazione anche se riferita a altra procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese.
Norme richiamate
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna
La Corte ha interpretato la disposizione (nella versione ratione temporis applicabile) nel senso che, salvo deroghe espressamente previste, la sentenza di patteggiamento si equipara a una sentenza di condanna; tuttavia la modifica introdotta dalla riforma Cartabia non è retroattiva rispetto alla sentenza emessa nel 2018.
art. 142, comma 1, n. 6, legge fallimentare
il debitore 'non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.'
La Corte ha ritenuto che la dizione norma impedisce una lettura restrittiva: la condanna per i reati elencati ostacola l'esdebitazione anche se riferita a fatti attinenti ad altra procedura concorsuale; l'ostatività opera fino alla riabilitazione.
d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia)
modifica dell'art. 445 c.p.p.
La modifica è rilevante per la disciplina degli effetti extrapenali del patteggiamento, ma la Corte ha stabilito la non retroattività: si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore, salvo diversa previsione.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte considera le pronunce che irrogano la pena, anche se derivanti da rito negoziale, rientranti nel genus delle sentenze di condanna ai fini di efficacia extrapenale (salvo specifiche deroghe).
principio 'tempus regit actum'
Principio applicato dalla Corte per stabilire quale versione normativa processuale regoli gli effetti extrapenali della sentenza: deve farsi riferimento alla legge vigente al momento della materiale emissione della pronuncia penale.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) è, salvo specifiche e tassative deroghe normative, equiparabile a una sentenza di condanna ai fini degli effetti extrapenali (compresa l'ostatività all'esdebitazione prevista dall'art. 142 l.f.).
- Le modifiche processuali che incidono sugli effetti extrapenali delle sentenze (es. art. 445 c.p.p. novellato dalla riforma Cartabia) si applicano, in mancanza di disciplina transitoria, solo alle pronunce emesse dopo l'entrata in vigore della norma: tempus regit actum.
- Per l'accesso all'esdebitazione, conta la sussistenza di una condanna per i reati elencati nell'art. 142 l.f. a prescindere dal fatto che la condanna riguardi la stessa procedura concorsuale per la quale si richiede il beneficio; l'ostatività può essere eliminata solo dalla riabilitazione ex lege ove prevista.
- Quando si valuta l'idoneità a ottenere benefici premiali (es. esdebitazione) non va confusa la portata probatoria della sentenza nel giudizio civile con la rilevanza normativa della condanna come fatto storico: una pronuncia di patteggiamento può essere utilizzata come fatto ostativo anche se non fa pieno stato probatorio nei giudizi civili.
- Chi intenda ottenere l'esdebitazione dopo una sentenza di patteggiamento ostativa dovrebbe valutare la possibilità di ottenere la riabilitazione o l'intervento di norme specifiche che escludano l'equiparazione, tenendo presente i termini e i requisiti temporali per l'applicazione delle riforme processuali.
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