Cassazione Civile, Ordinanza n. 01011/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18851/2021, resa nel giudizio avente ad oggetto il ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La istante ha evidenziato che nella motivazione della precedente ordinanza la Corte aveva affermato che le spese seguivano la soccombenza e sarebbero state liquidate come in dispositivo, ma nel dispositivo aveva poi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità senza indicarne l'importo, lasciando la formula 'in euro'. La società ha quindi chiesto che fosse emendata la parte dispositiva per inserire l'importo corretto delle spese liquidate.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'errore era immediatamente percepibile dagli atti e costituiva una mera svista materiale del Collegio, poiché il dispositivo non riportava l'importo effettivo delle spese pur essendo evidente la volontà di liquidarle. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 18851/2021, stabilendo che la condanna alle spese del giudizio di legittimità deve leggersi come liquidata in euro 5.600,00, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge. Il provvedimento si conclude con l'ordine alla cancelleria per gli adempimenti di legge e l'annotazione della correzione.
Norme richiamate
La Corte fa applicazione del rimedio della correzione dell'errore materiale, ritenendo emendabile la mera svista che abbia inciso sulla formulazione del dispositivo senza toccare il contenuto decisorio sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando risulti ictu oculi dagli atti e consista in una mera svista redazionale, non in un ripensamento o in una modifica della decisione.
- La correzione può riguardare anche il dispositivo relativo alla liquidazione delle spese quando dalla motivazione emerga in modo inequivoco la volontà del giudice di condannare la parte soccombente e l'indicazione numerica sia stata omessa per errore.
- Il procedimento di correzione non altera la statuizione di merito già resa, ma si limita a renderla coerente con la volontà decisoria effettivamente espressa nella sentenza o ordinanza originaria.
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