Sentenza del 14/06/2022 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta di registro - Ordinanza di assegnazione di crediti - Qualificazione - Datio in solutum condizionata - Registrazione in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione dell'ordinanza di assegnazione di crediti e alla conseguente applicazione dell'imposta di registro: il ricorrente sosteneva che l'atto non dovesse assoggettarsi alla registrazione in misura fissa, mentre l'Amministrazione riteneva applicabile la tariffa fissa prevista dal d.P.R. n.131/1986
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione di credito, salvo il caso in cui il suo contenuto decida questioni tipiche di un procedimento di cognizione, costituisce l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e ha natura di atto esecutivo. Non trasferisce il diritto di credito nella sua interezza ma trasferisce soltanto la pretesa e l'obbligo correlato nei limiti indicati, configurandosi quindi come una datio in solutum condizionata. Di conseguenza l'atto va assoggettato all'imposta di registrazione in misura fissa ai sensi della Tariffa, art. 8, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986. Il ricorso del contribuente è stato respinto.
Norme richiamate
Le norme sugli effetti dell'assegnazione sono interpretate nel senso che l'ordinanza attribuisce al creditore esecutante la pretesa di percepire la somma dal terzo e obbliga il terzo a pagare al creditore esecutante nei limiti indicati; non si tratta di un trasferimento integrale del diritto di credito ma di una datio in solutum condizionata
Testo unico delle imposte sui registri
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, art. 8, lett. d)
L'atto, qualificato come datio in solutum condizionata e atto esecutivo, rientra nella voce imponibile che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione di crediti deve essere qualificata di regola come atto esecutivo e non come atto di trasferimento pieno del diritto di credito; va valutato il contenuto concreto per escludere interventi di cognizione
- Quando l'atto trasferisce solo la pretesa di ottenere la prestazione dal terzo e obbliga il terzo a pagare al creditore esecutante nei limiti indicati, si configura una datio in solutum condizionata e si applica l'imposta di registro in misura fissa secondo la Tariffa
- Se l'ordinanza contiene elementi che esulano dalla mera esecuzione (es. accertamenti di diritti sostanziali o provvedimenti tipici del giudizio di cognizione), la qualificazione e il regime impignoratorio/di impugnazione possono cambiare: in tali casi l'assoggettamento fiscale potrebbe essere diverso
- In caso di dubbio sulla qualificazione fiscale dell'atto, il ricorrente dovrebbe evidenziare nel ricorso quali disposizioni e quali effetti sostanziali dell'atto eccedono la mera esecuzione, perché solo in presenza di tali elementi può operare una diversa qualificazione ai fini fiscali
- Dal punto di vista pratico, chi riceve un'ordinanza di assegnazione deve verificare se sia stata disposta una reale cessione o solo il trasferimento della pretesa verso il terzo debitore; nel primo caso potrebbero sorgere questioni diverse, nel secondo si applica la misura fissa per la registrazione
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