Sentenza del 14/06/2022 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Atto - Nullità - Difetto di sottoscrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o per mancanza di indicazione del nominativo e della durata della delega del sottoscrittore, ritenendo che ciò comportasse l'illegittimità dell'atto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondato il motivo di nullità relativo alla sottoscrizione. Ha affermato che gli avvisi di rettifica e d'ufficio possono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato; si tratta di una delega di firma e non di funzioni, per cui il provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del delegato né della durata della delega. Di conseguenza, l'avviso impugnato non è stato dichiarato nullo per il vizio dedotto e il motivo è stato respinto.
Norme richiamate
disciplina generale sulla notificazione e sottoscrizione degli atti tributari (normativa e giurisprudenza consolidata)
La giurisprudenza interpreta la delega in questo ambito come autorizzazione alla sottoscrizione (delega di firma) e non come trasferimento di funzioni; perciò non è richiesta l'indicazione del nominativo del delegato né della durata della delega per la validità dell'atto.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da questi delegato: la mancata indicazione del nome del delegato o della durata della delega non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
- La 'delega di firma' è distinta dalla delega di funzioni: la prima autorizza solo la sottoscrizione dell'atto e non richiede specifiche formalità pubbliche sull'indicazione del delegato.
- Per ottenere l'annullamento per vizi formali relativi alla sottoscrizione il contribuente deve dimostrare un vizio più grave (es. assenza effettiva di qualsiasi delega, firma apocrifa o sottoscrizione da persona priva della qualifica richiesta).
- In contestazioni simili è utile valutare anche altri requisiti formali dell'atto (motivazione, termine, correttezza della notificazione): l'assenza di uno di questi può costituire un più solido motivo di impugnazione rispetto alla sola omissione del nome o della durata della delega.
- Nel dubbio sulla regolarità della delega, il contribuente può richiedere documentazione probatoria (es. decreto o atto interno di delega) per dimostrare l'eventuale irregolarità nella sottoscrizione.
Testo integrale
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