Sentenza del 14/06/2022 n. 1957 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Studi di settore - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento si basava sull'applicazione degli studi di settore senza che l'ufficio avesse esperito un preventivo contraddittorio con il contribuente e senza aver valutato adeguatamente le controdeduzioni, la documentazione e gli argomenti forniti. Si contestava la mancata motivazione delle ragioni per le quali le giustificazioni del contribuente non erano state accolte.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che gli studi di settore possano essere utilizzati dagli uffici solo dopo aver svolto un contraddittorio preventivo e dopo aver valutato e motivato il rigetto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Di conseguenza l'accertamento è stato annullato (o dichiarato illegittimo) nella parte in cui si fondava sull'uso degli studi di settore senza il necessario contraddittorio e senza adeguata motivazione; l'ufficio dovrà, se intende riassumere l'accertamento, esperire il contraddittorio e motivare compiutamente le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio e del dovere di motivazione (principi giurisprudenziali e amministrativi)
Gli uffici devono esperire il contraddittorio preventivo e valutare le controdeduzioni e la documentazione del contribuente; se decidono di non accogliere le giustificazioni, devono motivare espressamente le ragioni del rigetto prima di utilizzare gli studi di settore come base dell'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono una presunzione che richiede conferma e non possono automaticamente sostituire la prova contraria offerta dal contribuente.
- L'amministrazione finanziaria è obbligata a esperire il contraddittorio preventivo prima di fondare un accertamento sugli studi di settore; l'assenza di tale contraddittorio può determinare l'illegittimità dell'atto.
- Le controdeduzioni, la documentazione e gli argomenti del contribuente devono essere effettivamente esaminati e il loro rigetto deve essere motivato nell'atto di accertamento.
- In assenza di motivazione puntuale e comprensibile sul perché le giustificazioni non siano state accolte, il contribuente ha validi argomenti per ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- Prassi consigliata per il contribuente: raccogliere documentazione probatoria, chiedere espressamente il contraddittorio e segnalare le ragioni tecniche che rendono non applicabili gli studi di settore al caso specifico.
- Prassi consigliata per l'ufficio: documentare lo svolgimento del contraddittorio, riportare le controdeduzioni del contribuente e motivare in modo dettagliato il mancato accoglimento prima di procedere con l'accertamento basato sugli studi di settore.
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