Sentenza del 14/06/2022 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta di registro - Trasferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto - Fattispecie complessa pluricausale - Distinte disposizioni contrattuali e tassazioni autonome - Iscrizione tavolare corrispettiva - Adempimento procedurale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
con un unico atto venivano trasferiti la nuda proprietà e il diritto di usufrutto di uno stesso immobile a due beneficiari diversi; l'Amministrazione aveva qualificato il negozio come unitario/complesso e ne aveva richiesta tassazione unitaria, mentre il ricorrente sosteneva che si trattava di due disposizioni autonome soggette a tassazioni distinte. Inoltre è stato dibattuto il ruolo dell'iscrizione tavolare corrispettiva ai sensi dell'art. 97 della legge tavolare e se tale iscrizione potesse incidere sulla qualificazione sostanziale dei trasferimenti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto errata la qualificazione del negozio come unitario: la vendita della nuda proprietà e il trasferimento dell'usufrutto a due beneficiari diversi non presentano una necessaria concatenazione oggettiva che giustifichi una tassazione unitaria. La connessione tra i due trasferimenti deriva solo dalla volontà delle parti; ne consegue che le disposizioni negoziali sono autonome e devono essere tassate separatamente. L'iscrizione tavolare corrispettiva prevista dall'art. 97 è stata qualificata come un adempimento procedurale con effetti costitutivi ma senza alterare l'autonomia sostanziale delle due iscrizioni/trasferimenti.
Norme richiamate
art. 97 legge tavolare
L'iscrizione corrispettiva richiesta dall'art. 97 è un adempimento procedurale che produce effetti costitutivi nel regime tavolare, ma non modifica la sostanziale autonomia delle distinte disposizioni negoziali (nuda proprietà e usufrutto) trasferite contestualmente a destinatari diversi.
disciplina dell'imposta di registro / principi sulla tassazione dei negozi giuridici
Il principio applicato è che la tassazione segue la natura reale e autonoma delle singole disposizioni negoziali; quando con un unico atto vengono trasferiti diritti distinti a soggetti diversi non si configura automaticamente un negozio complesso soggetto a tassazione unitaria, salvo esistenza di una necessaria e oggettiva concatenazione tra le prestazioni.
Massime di principio
- La cessione della nuda proprietà e il trasferimento dell'usufrutto a due beneficiari diversi, anche se contenuti in un unico atto, devono essere considerati disposizioni autonome ai fini fiscali salvo che non emerga una concatenazione oggettiva e necessaria tra le due prestazioni.
- Nel regime tavolare l'iscrizione corrispettiva è un adempimento procedurale/costitutivo che non trasforma in unitario ciò che è sostanzialmente costituito da atti distinti.
- Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali è opportuno indicare chiaramente in atto la volontà delle parti e la autonoma valutazione/corrispettivo per ciascun diritto trasferito (nuda proprietà e usufrutto), corredando la documentazione probatoria della mancanza di un vincolo oggettivo tra le prestazioni.
- Solo quando sussiste una reale e obiettiva connessione tra le prestazioni (es. prestazioni tra loro inscindibili o dirette a perseguire un unico risultato economico strettamente unitario) potrà essere valutata una tassazione unitaria; l'onere probatorio circa tale connessione grava sull'Amministrazione che ne prospetta l'esistenza.
- In sede di contenzioso fiscale conviene sollevare l'elemento della volontà delle parti e la mancanza di concatenazione oggettiva, oltre a richiamare la natura procedurale dell'iscrizione tavolare ai fini della qualificazione sostanziale dei trasferimenti.
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