Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 38 - Comm. Trib. II grado di Trento

Processo tributario - Cessazione della materia del contendere a causa di annullamento in autotutela - Regolazione delle spese di lite - Soccombenza virtuale - Parametro di valutazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dopo che, in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione, l'Amministrazione ha annullato l'atto impugnato in sede di autotutela; la questione principale riguarda la regolazione delle spese di lite e se debba applicarsi il principio della soccombenza virtuale quando l'atto o il fatto intervenuto ha soddisfatto le pretese del contribuente

La decisione

è stato affermato il principio della soccombenza virtuale: quando, nel corso del giudizio, sia intervenuto un atto o un fatto idoneo a soddisfare le pretese della parte contribuente (qui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato), la compensazione integrale delle spese di lite risulta immotivata. Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre riferirsi all'esistenza dell'interesse ad agire al momento in cui è stata proposta l'opposizione, e il parametro per valutare tale interesse è quello di una ragionevole previsione dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • principio giurisprudenziale sulla soccombenza virtuale

    La giurisprudenza considera che l'intervento dell'Amministrazione che soddisfa le pretese del contribuente nel corso del giudizio configura una soccombenza virtuale della parte pubblica e giustifica l'addebito delle spese all'Amministrazione, purché al momento della proposizione dell'opposizione esistesse un interesse ad agire valutabile con parametro di 'ragionevole previsione' dell'esito favorevole.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione annulla l'atto impugnato nel corso del giudizio e tale annullamento soddisfa le pretese del contribuente, si configura soccombenza virtuale e normalmente non si dispone la compensazione integrale delle spese a favore dell'Amministrazione.
  • Per accertare la soccombenza virtuale bisogna verificare se, al momento della proposizione dell'atto di impugnazione, il contribuente aveva un interesse concreto e attuale ad agire; non conta soltanto l'esito successivo ma la ragionevole previsione dell'esito al momento dell'accesso al giudice.
  • La semplice estinzione del processo per cessazione della materia del contendere non conduce automaticamente alla compensazione delle spese: bisogna indagare le cause della cessazione e se queste abbiano soddisfatto le ragioni dell'attore.
  • Quando l'annullamento o l'atto amministrativo intervengono solo dopo l'attivazione del giudizio ma sono diretti a rimuovere il motivo del contendere, è proporzionato attribuire le spese all'Amministrazione, salvo che ricorrano elementi che giustifichino una diversa distribuzione (es. condotte dilatorie o iniziativa infondata del contribuente).
  • In dubbio, il parametro operativo è la 'ragionevole previsione' dell'esito favorevole: se al momento della proposizione del ricorso tale previsione era fondata, il contribuente è in posizione favorevole per la regolazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.