Sentenza del 14/06/2022 n. 1980 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Redditi diversi - Altri redditi - Affitto di terreno per uso commerciale - Canoni di affitto - Obbligo per il concedente della dichiarazione tra i redditi diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa al regime di tassazione dei canoni derivanti dall'affitto di un terreno agricolo adibito ad uso commerciale (autolavaggio). Contestazione sull'obbligo del concedente di dichiarare tali canoni come 'redditi diversi' e sull'applicabilità, in alternativa, delle norme che disciplinano il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo.
La decisione
La sentenza ha affermato che il contratto di affitto del terreno agricolo per uso commerciale rientra nella disciplina degli 'altri redditi' prevista dall'art.67, lett. e), del D.P.R. n.917/1986 e deve essere dichiarato nel quadro RL (rigo 'altri redditi'). Inoltre, ai predetti redditi si applica il principio di cassa ai sensi dell'art.68, co.1. Perciò non è applicabile il combinato disposto degli artt.23 e 34 del D.P.R. n.917/1986 che riguarda il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo.
Norme richiamate
art.67, lett. e), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Classifica i canoni derivanti dall'affitto di terreno destinato ad uso commerciale tra i 'redditi diversi'; impone la loro indicazione in dichiarazione nel quadro RL, rigo 'altri redditi'.
art.68, co.1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Stabilisce che tali redditi sono assoggettati al principio di cassa, ossia sono tassati nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.
artt.23 e 34, D.P.R. 22/12/1986, n.917 (TUIR)
Norme che individuano il trattamento del reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo (reddito locativo determinato in funzione del contratto di locazione); la sentenza rileva che tali disposizioni non si applicano al caso del terreno agricolo locato per uso commerciale perché la fattispecie rientra nell'art.67, lett. e).
Massime di principio
- Se un terreno agricolo è affittato per uso commerciale (es. autolavaggio), il canone va normalmente qualificato come 'reddito diverso' ai sensi dell'art.67, lett. e) TUIR e non come reddito fondiario o reddito dei fabbricati.
- Tali proventi devono essere dichiarati dal concedente nel quadro RL (rigo 'altri redditi') della dichiarazione dei redditi.
- Il principio di determinazione del periodo d'imposta è il principio di cassa (art.68, co.1): il reddito si considera tassato quando effettivamente percepito.
- Le norme che disciplinano il reddito degli immobili locati per usi diversi dall'abitativo (artt.23 e 34 TUIR) non si applicano automaticamente ai terreni agricoli adibiti a uso commerciale: occorre valutare la qualificazione normativa del bene e dell'uso.
- Verificare sempre la natura reale del cespite (se è ancora terreno agricolo o se è stato urbanisticamente/edificato trasformandosi in immobile) perché un cambiamento di qualificazione può mutare il regime fiscale applicabile.
- Nelle situazioni ambigue documentare chiaramente destinazione e modalità d'uso nel contratto e conservare le prove dei pagamenti, per determinare correttamente il periodo d'imposta e la corretta inquadramento fiscale.
- In presenza di strutture o fabbricati realizzati sul terreno o di attività che configurano una diversa natura reddituale (es. impresa), è opportuno valutare l'intervento di ulteriori discipline fiscali (IVA, reddito d'impresa, ecc.) con consulenza specialistica.
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