Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1826/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della nota prot. 135173.2025 del 9.12.2025 con cui si è dichiarata l’inefficacia della SCIA trasmessa in data 20/10/2025 con protocollo n. CU/2025/114531; - della successiva nota del 19.12.2025 con cui si è confermata la dichiarazione di inefficacia della scia n. 135173/2025 rigettandosi le osservazioni di parte n. prot. 2025/138726 del 18.12.2025; - della nota n. prot. 141412/2025 del 19.12.2025 con cui si è disposta la demolizione d’ufficio delle pretese opere abusive che si assumono eseguite e già oggetto di ordinanza di demolizione num. rep. CU /112166/2024 del 30.10.2024; - del verbale di accertamento di inottemperanza n. VU/90378 del 10.12.2025;

Giustizia amministrativa202602983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Dichiarazione di inefficacia di una SCIA in sanatoria, rigetto delle osservazioni, demolizione d’ufficio di opere ritenute abusive e verbale di accertamento di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la dichiarazione di inefficacia della SCIA trasmessa il 20 ottobre 2025, la successiva conferma dell’inefficacia con rigetto delle osservazioni, la disposizione di demolizione d’ufficio delle opere ritenute abusive e il verbale di accertamento di inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione del 30 ottobre 2024. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della legittimità degli atti e della pretesa idoneità della SCIA ex art. 36-bis TUED a regolarizzare l’intervento. In particolare, la ricorrente non ha dimostrato, secondo il giudice, la legittimità della preesistenza urbanistica né l’originaria destinazione del locale a magazzino, non potendo la visura camerale storica costituire prova idonea ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, TUED.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, precisando che la valutazione è sommaria e salva la cognizione piena. Il giudice ha ritenuto non provata la legittimità della preesistenza urbanistica e l’originaria destinazione del locale a magazzino; la visura camerale storica prodotta è stata considerata inidonea a tale dimostrazione ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, TUED. Inoltre, ha rilevato che la precedente ordinanza di demolizione del 30 ottobre 2024, non impugnata, aveva qualificato l’intervento ai sensi dell’art. 33 TUED, ritenendo configurabile una ristrutturazione pesante. Ne consegue, in sede cautelare, l’inidoneità della SCIA presentata ai sensi dell’art. 36-bis TUED, poiché tale disposizione avrebbe sottratto all’art. 36 soltanto le ipotesi di SCIA leggera riconducibili agli artt. 34 e 37 TUED; per l’intervento in questione, la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente utilizzare lo strumento previsto dall’art. 36 TUED. L’istanza cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della valutazione dei presupposti per la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La visura camerale storica prodotta non è stata ritenuta idonea a provare la legittimità della preesistenza urbanistica e l’originaria destinazione del locale a magazzino.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La precedente ordinanza di demolizione, non impugnata, aveva qualificato l’intervento edilizio come ristrutturazione pesante, con conseguenze sulla scelta dello strumento di regolarizzazione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nell’ambito delle fattispecie di SCIA leggera che il giudice ritiene sottratte all’art. 36 dall’art. 36-bis.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È individuato come lo strumento che la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente utilizzare per la regolarizzazione dell’intervento qualificato come ristrutturazione pesante.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    È ritenuto inidoneo, nel caso concreto, a fondare la regolarizzazione di un intervento già qualificato come ristrutturazione pesante ai sensi dell’art. 33; la disposizione avrebbe sottratto all’art. 36 soltanto le ipotesi di SCIA leggera.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È richiamato insieme all’art. 34 tra le fattispecie di SCIA leggera cui si riferisce la delimitazione operata dall’art. 36-bis.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancanza di prova della legittimità della preesistenza urbanistica e dell’originaria destinazione dell’immobile esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere gli atti repressivi edilizi; una visura camerale storica, da sola, non è idonea a dimostrare tali elementi ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001.
  • Quando una precedente ordinanza di demolizione non impugnata ha qualificato l’intervento come ristrutturazione pesante ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, tale qualificazione rileva, in sede cautelare, ai fini della verifica dell’idoneità dello strumento di regolarizzazione successivamente utilizzato.
  • L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, secondo l’interpretazione adottata nell’ordinanza, sottrae all’ambito dell’art. 36 le sole ipotesi di SCIA leggera riconducibili agli artt. 34 e 37; esso non costituisce quindi uno strumento idoneo a regolarizzare un intervento già qualificato come ristrutturazione pesante ai sensi dell’art. 33.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.