Cassazione Civile, Ordinanza n. 28094/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dichiarando assorbito il secondo motivo. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti. Uno dei confinanti agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un dissesto franoso di un terreno sul quale aveva realizzato una cella di germinazione, oltre alla rimozione di un’escavazione eseguita dal vicino e alla costruzione di un muro di sostegno per il consolidamento della scarpata. Il convenuto si difendeva e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo l’arretramento dei manufatti dell’attore fino al rispetto delle distanze legali dal confine. Il tribunale riteneva responsabile il dissesto in misura prevalente l’attore, in parte il convenuto, e rigettava la riconvenzionale sul rilievo che i manufatti dell’attore fossero comunque a distanza superiore a 5 metri dal confine. La corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale. In cassazione, il soccombente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della corte territoriale sul motivo di appello incidentale relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di arretramento dei manufatti; con il secondo deduceva omesso esame di elementi istruttori. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata dava atto dell’appello incidentale ma non lo esaminava affatto, limitandosi a trattare il riparto delle responsabilità tra i confinanti senza affrontare il tema delle distanze. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e su tutti i motivi ritualmente devoluti; la mancata considerazione di un motivo di appello incidentale integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame di elementi istruttori è stato assorbito dall'accoglimento della censura di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Integra omessa pronuncia, deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la sentenza di appello che, pur dando atto dell'esistenza di un motivo di gravame incidentale, non ne affronti in alcun modo il contenuto decisorio.
- La pronuncia del giudice di merito deve coprire tutti i capi e i punti della decisione devoluti dalle parti; non è sufficiente una motivazione che tratti solo questioni contigue o parzialmente collegate se omette il thema decidendum specificamente devoluto.
- L'accoglimento del motivo per omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure che investono la medesima decisione, come quelle relative all'omesso esame di elementi istruttori.
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