Cassazione Penale, Ordinanza n. 35948/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 maggio 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rovigo dell’8 novembre 2023, rideterminando la pena in due mesi di arresto e concedendo la sospensione condizionale, con conferma delle ulteriori statuizioni. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge per carenza e apparenza della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto le deduzioni generiche, non indicate come specifiche carenze o omissioni argomentative e prive della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata, la quale motivava anche sul fatto e sulla pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando che le censure non individuavano precise carenze motivazionali né si confrontavano con le ragioni della sentenza d’appello, fondata sulla valutazione degli elementi di prova e sulla giurisprudenza di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella presentazione del ricorso. Resta ferma la sentenza d’appello, che aveva rideterminato la pena in due mesi di arresto e concesso la sospensione condizionale.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e (01 èf il -ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella sua presentazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non individua precise carenze od omissioni argomentative della decisione impugnata e non si confronta con le ragioni che la sostengono.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35888/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35889/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35890/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35891/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35892/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35893/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →