Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21388/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 4 novembre 2024. Dal testo emerge che le doglianze investivano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: la difesa contestava la motivazione sulla pena, ma la Corte ha ritenuto che tali censure fossero non consentite in sede di legittimità. La sentenza impugnata era ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la personalità dell'imputato, ritenuta indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne precedenti e orientata a contrastare con violenza l'azione legittima degli agenti di polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei presupposti indicati dalla norma, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione sul punto del giudice di merito sia congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La motivazione della pena resiste al controllo di legittimità se il giudice di merito valorizza elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e alla sua attitudine a non conformarsi all'effetto deterrente delle precedenti condanne.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.