Cassazione Penale, Sentenza n. 3486/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello: il ricorrente censura la mancata riduzione dell'entità della confisca per equivalente nonostante la dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcune condotte (capi G), V), Z)). Sostiene che la confisca, sottratta alla disponibilità delle parti, non poteva essere mantenuta per i profitti riferibili a reati estinti, che l'art. 599-bis cod. proc. pen. non poteva operare a detrimento del diritto sostanziale e che la confisca per equivalente non può essere disposta in assenza di una condanna valida (richiamo a principi costituzionali e divieto di retroattività in malam partem).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto che l'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (richiamo alle Sezioni Unite SS.UU. 29/9/2022, ESPOSITO). La Corte territoriale aveva illegittimamente applicato tale norma considerando anche reati prescritti nel calcolo della confisca. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca per equivalente relativa al capo G) eliminando l'importo di euro 604 e ha rideterminato la confisca complessiva nella misura di euro 39.628,44.
Norme richiamate
La norma (introdotta successivamente ai fatti) non è applicabile retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; pertanto non può essere utilizzata per aumentare o giustificare la confisca per equivalente riferita a condotte anteriori.
Richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia; la pronuncia evidenzia che questioni relative alla confisca, per la loro natura pubblicistica e ablativa, non possono essere semplicemente sanate da una rinuncia delle parti quando ciò comporti un'applicazione retroattiva della norma penale.
art. 25 Cost.
Principio del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole (in malam partem). L'applicazione di norme penalistiche sopravvenute che peggiorano la posizione dell'imputato a fatti anteriori è vietata.
Massima SS.UU. 29/9/2022, ESPOSITO
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 578-bis c.p.p. è di natura anche sostanziale e non può essere applicata a fatti precedenti alla sua entrata in vigore; tale principio è stato applicato dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- La confisca per equivalente non può essere calcolata o mantenuta attingendo a norme penali sopravvenute se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore di tali norme: il divieto di retroattività in malam partem prevale.
- Se alcune condotte risultano estinte per prescrizione, il giudice deve rideterminare la misura della confisca escludendo i profitti riconducibili esclusivamente a quelle condotte, salvo che vi sia normativa applicabile ai fatti anteriori che legittimi il contrario.
- Le misure ablative hanno natura pubblicistica e non possono essere oggetto di semplice rinuncia privata delle parti quando ciò comporti violazione di principi costituzionali o applicazione retroattiva di norme penalistiche.
- Quando la Corte d'appello applica erroneamente una disposizione sopravvenuta, la Cassazione può annullare la statuizione riguardante la confisca e, se possibile, rideterminare l'importo senza rinvio, correggendo l'errore in relazione all'entità dell'ablazione.
- In casi simili verificare sempre la data dei fatti e l'entrata in vigore delle norme invocate: la temporalità è cruciale per l'operatività di disposizioni che incidono sulla responsabilità o sulle sanzioni patrimoniali.
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