Cassazione Civile, Ordinanza n. 12500/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata per il recupero di un credito insoddisfatto. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto necessaria una divisione del bene pignorato e aveva aperto il relativo giudizio, con integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e dei creditori ipotecari. Dopo un’interruzione per morte di una parte e una riassunzione ritenuta irrituale dal tribunale, il giudizio era stato dichiarato estinto; la corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello contro tale estinzione, ma la Cassazione aveva cassato quella decisione. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello, preso atto di un accordo transattivo tra il creditore procedente e il debitore, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva compensato integralmente le spese verso tutti i soggetti diversi dal debitore, richiamando la natura "necessitata" del giudizio di divisione e l’esito complessivo della lite. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello compensato le spese nonostante la sua vittoria in Cassazione e nel rinvio; 2) illogicità della motivazione sulla compensazione fondata sulla natura necessitata del giudizio; 3) violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e omessa pronuncia sulle proposte conciliative rifiutate e sulla pretesa "schieramento" del debitore con le altre parti; 4) violazione degli artt. 96, 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di condanna per responsabilità aggravata nei confronti degli eredi di una parte e degli altri appellati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati: ha affermato che, nella divisione endo-esecutiva, le spese non possono essere automaticamente compensate richiamando genericamente l’esito complessivo del giudizio o la natura necessitata della divisione, perché il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate nell’interesse della procedura esecutiva. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte assorbito il terzo motivo: inammissibile quanto alla censura sulla condotta del debitore, assorbito per il resto. Ha rigettato il quarto motivo, escludendo l’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 92 c.p.c. e rilevando difetto di specificità e, per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancanza di allegazioni idonee. Ha inoltre accolto la richiesta di cancellazione di un’espressione sconveniente dal ricorso ex art. 89 c.p.c., respingendo però la domanda di risarcimento per danni morali perché generica e indimostrata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
le spese seguono la soccombenza; non è consentita una compensazione automatica e immotivata quando il creditore procedente risulta vittorioso nella vicenda processuale rilevante
la compensazione richiede una giustificazione conforme ai presupposti legali e non può fondarsi solo sull’esito complessivo del giudizio o sulla natura del procedimento
secondo comma; terzo comma
la condanna per responsabilità aggravata ex comma 2 richiede la prova o allegazione che la parte abbia iniziato o compiuto l’esecuzione senza normale prudenza; il comma 3 resta da valutare in rinvio dopo la decisione sulle spese
non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda dedotta
la censura motivazionale è inammissibile se non specifica e non individua un effettivo vizio decisorio
il giudice può disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive non necessarie alla difesa; la cancellazione è autonoma rispetto al risarcimento del danno
la memoria depositata oltre il termine è inammissibile
la doglianza di omesso esame/motivazione è assorbita o inammissibile se non sorretta da un adeguato specifico scrutinio del fatto decisivo
art. 2787 del 31/01/2023
richiamata come precedente in tema di spese nella divisione endo-esecutiva
art. 29 marzo 1999 n.3032
richiamata per l’applicabilità dell’art. 89 c.p.c. anche in cassazione
Cass. civ. n. 11063/2002
richiamata per affermare l’autonomia tra cancellazione dell’espressione offensiva e risarcimento del danno
Massime di principio
- Nella divisione endo-esecutiva, le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza e non possono essere compensate in modo automatico solo perché il giudizio è strumentale all’esecuzione o perché si considera l’esito complessivo della controversia.
- Il creditore procedente, quando promuove una divisione incidentale nell’ambito dell’esecuzione, non assume la posizione di mero condividente: le spese sostenute nell’interesse della procedura possono gravare sulle controparti secondo le regole della soccombenza.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione coerente con i presupposti legali; formule generiche come la "natura necessitata" del giudizio non bastano, se contraddette dalla concreta posizione processuale delle parti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone allegazioni specifiche sui fatti costitutivi della mala prudenza o della mala fede processuale/esecutiva; la sola caducazione del titolo non basta.
- La cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria: può essere accolta anche se il danno non è provato, ma il risarcimento richiede allegazione e dimostrazione del pregiudizio.
- Una statuizione che implicitamente esclude una domanda incompatibile con il decisum non integra omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.
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