Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12500/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata per il recupero di un credito insoddisfatto. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto necessaria una divisione del bene pignorato e aveva aperto il relativo giudizio, con integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e dei creditori ipotecari. Dopo un’interruzione per morte di una parte e una riassunzione ritenuta irrituale dal tribunale, il giudizio era stato dichiarato estinto; la corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello contro tale estinzione, ma la Cassazione aveva cassato quella decisione. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello, preso atto di un accordo transattivo tra il creditore procedente e il debitore, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva compensato integralmente le spese verso tutti i soggetti diversi dal debitore, richiamando la natura "necessitata" del giudizio di divisione e l’esito complessivo della lite. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello compensato le spese nonostante la sua vittoria in Cassazione e nel rinvio; 2) illogicità della motivazione sulla compensazione fondata sulla natura necessitata del giudizio; 3) violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e omessa pronuncia sulle proposte conciliative rifiutate e sulla pretesa "schieramento" del debitore con le altre parti; 4) violazione degli artt. 96, 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di condanna per responsabilità aggravata nei confronti degli eredi di una parte e degli altri appellati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati: ha affermato che, nella divisione endo-esecutiva, le spese non possono essere automaticamente compensate richiamando genericamente l’esito complessivo del giudizio o la natura necessitata della divisione, perché il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate nell’interesse della procedura esecutiva. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte assorbito il terzo motivo: inammissibile quanto alla censura sulla condotta del debitore, assorbito per il resto. Ha rigettato il quarto motivo, escludendo l’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 92 c.p.c. e rilevando difetto di specificità e, per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancanza di allegazioni idonee. Ha inoltre accolto la richiesta di cancellazione di un’espressione sconveniente dal ricorso ex art. 89 c.p.c., respingendo però la domanda di risarcimento per danni morali perché generica e indimostrata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; non è consentita una compensazione automatica e immotivata quando il creditore procedente risulta vittorioso nella vicenda processuale rilevante

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione richiede una giustificazione conforme ai presupposti legali e non può fondarsi solo sull’esito complessivo del giudizio o sulla natura del procedimento

  • art. 96 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    la condanna per responsabilità aggravata ex comma 2 richiede la prova o allegazione che la parte abbia iniziato o compiuto l’esecuzione senza normale prudenza; il comma 3 resta da valutare in rinvio dopo la decisione sulle spese

  • art. 112 c.p.c.

    non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda dedotta

  • art. 132 c.p.c.

    la censura motivazionale è inammissibile se non specifica e non individua un effettivo vizio decisorio

  • art. 89 c.p.c.

    il giudice può disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive non necessarie alla difesa; la cancellazione è autonoma rispetto al risarcimento del danno

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    la memoria depositata oltre il termine è inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    la doglianza di omesso esame/motivazione è assorbita o inammissibile se non sorretta da un adeguato specifico scrutinio del fatto decisivo

  • art. 2787 del 31/01/2023

    richiamata come precedente in tema di spese nella divisione endo-esecutiva

  • art. 29 marzo 1999 n.3032

    richiamata per l’applicabilità dell’art. 89 c.p.c. anche in cassazione

  • Cass. civ. n. 11063/2002

    richiamata per affermare l’autonomia tra cancellazione dell’espressione offensiva e risarcimento del danno

Massime di principio

  • Nella divisione endo-esecutiva, le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza e non possono essere compensate in modo automatico solo perché il giudizio è strumentale all’esecuzione o perché si considera l’esito complessivo della controversia.
  • Il creditore procedente, quando promuove una divisione incidentale nell’ambito dell’esecuzione, non assume la posizione di mero condividente: le spese sostenute nell’interesse della procedura possono gravare sulle controparti secondo le regole della soccombenza.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione coerente con i presupposti legali; formule generiche come la "natura necessitata" del giudizio non bastano, se contraddette dalla concreta posizione processuale delle parti.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone allegazioni specifiche sui fatti costitutivi della mala prudenza o della mala fede processuale/esecutiva; la sola caducazione del titolo non basta.
  • La cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria: può essere accolta anche se il danno non è provato, ma il risarcimento richiede allegazione e dimostrazione del pregiudizio.
  • Una statuizione che implicitamente esclude una domanda incompatibile con il decisum non integra omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.