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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23843/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 24-09-2021 con due motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale adottato provvedimenti esecutivi nonostante penda ancora un appello proposto tempestivamente dal coimputato Berardi, con la censura che l'esecuzione fosse stata anticipata nonostante potesse estendersi l'effetto favorevole dell'appello; (2) violazione del diritto di proprietà e carenza di disponibilità del bene confiscato, poiché l'immobile e gli altri beni erano formalmente intestati alla Emas g.e.i.e. (costituita nel 2010) e l'immobile era stato acquistato nel 2008 da Rosanna Petreni, terzo in buona fede, conferito successivamente al g.e.i.e., per cui doveva escludersi interposizione fittizia e riconducibilità della disponibilità a Sostegni. Inoltre si deduceva l'illegittimità dell'esecuzione della confisca in assenza di irrevocabilità della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente. Ha ritenuto che i beni sottoposti a confisca fossero formalmente nella titolarità della Emas g.e.i.e., soggetto che avrebbe dovuto proporre il gravame, mentre l'incidente di esecuzione era stato promosso da Rosanna Petreni (terzo). La Sostegni era intervenuta volontariamente e, per quanto riguarda la sua posizione personale, aveva proposto appello tardivamente rendendo la sentenza irrevocabile nei suoi confronti; l'eventuale estensione degli effetti dell'appello del coimputato potrà essere fatta valere nelle fasi successive del procedimento. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di specificazione del pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'espletamento dell'incidente di esecuzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • d. lgs. n. 74 del 2000

    Gli artt. 5 e 10 sono le norme di reato per le quali Sostegni è stata condannata in primo grado; la confisca per equivalente è stata disposta in relazione a quelle condanne

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali a carico della ricorrente dichiarata inammissibile

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte di legittimità ha ritenuto che, pur non configurandosi dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, possa essere disposto un versamento equitativo

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento esecutivo relativo a una confisca per equivalente, è determinante che chi propone il ricorso abbia un interesse concreto: il titolare formale dei beni confiscati (non il condannato se i beni sono attribuiti formalmente a terzi) è la parte legittimata a contestare la riconducibilità dei beni.
  • La confisca per equivalente può essere eseguita anche su beni formalmente intestati a soggetti diversi se emerge che i beni erano nella disponibilità effettiva del condannato o che vi sia stata una fittizia interposizione; la valutazione sulla disponibilità è questione di merito da sollevare dal soggetto titolare formale o nelle fasi processuali appropriate.
  • L'irrimediabilità della sentenza rispetto al singolo imputato dipende dalla tempestività dell'impugnazione da parte di quel singolo: chi propone appello tardivamente può aver già reso definitiva la pronuncia nei propri confronti, limitando la possibilità di sospendere l'esecuzione.
  • La mancata indicazione di un pregiudizio concreto derivante dall'azione esecutiva può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; chi impugna deve spiegare chiaramente l'utilità e il danno che intende evitare con il gravame.
  • Se si è terzi formali proprietari dei beni (acquirenti o intestatari), è opportuno promuovere direttamente i rimedi processuali avverso l'ordine di esecuzione/il provvedimento di confisca, anziché limitarsi a interventi subordinati, per non incorrere in questioni di legittimazione e inammissibilità.

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