Sentenza n. 5720/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1193/2025 del 4 giugno 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, n. 1193/2025 del 4 giugno 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro mediante emissione della Carta del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1193/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, assumendone il passaggio in giudicato e deducendo che il Ministero non aveva provveduto al pagamento di 3.000 euro mediante emissione del buono elettronico della Carta del docente, oltre agli interessi legali. Ha chiesto un ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ordina al Ministero di eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; questi dovrà porre in essere gli atti necessari entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È accolta anche la richiesta di astreinte: il Ministero è condannato a pagare, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Il TAR rileva che il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all'accoglimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di una somma di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali. Nel caso concreto è stata applicata all'importo dovuto dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di una somma di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l'eventuale sostituzione dell'amministrazione inerte.
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