Cassazione Penale, Ordinanza n. 31381/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Il ricorso era formulato in modo generico: non indicava la norma penale asseritamente violata e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato un contributo concorsuale alla realizzazione del delitto di estorsione in concorso di più persone. La Corte ha richiamato che la decisione di merito aveva descritto un apporto non meramente passivo, ma idoneo a rafforzare il proposito criminoso altrui e, in un episodio, anche un contributo materiale con minacce rivolte personalmente alla vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non specifica, perché non indicava la norma violata e non si confrontava con l'apparato argomentativo della sentenza di appello, la quale aveva adeguatamente motivato il giudizio di responsabilità per concorso nell'estorsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento al concorso di persone nel reato e al contributo concorsuale alla realizzazione del delitto di estorsione.
Richiamato implicitamente come delitto di estorsione oggetto della contestazione e del giudizio di responsabilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge e vizio di motivazione deve indicare in modo specifico la norma penale asseritamente erroneamente applicata e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di omessa o contraddittoria motivazione è inammissibile quando è formulata in modo cumulativo e generico, senza individuare i punti effettivamente viziati dell'argomentazione decisoria.
- In tema di concorso di persone nel reato, la partecipazione criminosa può desumersi anche da un contributo morale di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso; in presenza di ulteriori elementi, può rilevare anche un apporto materiale diretto alla consumazione del reato.
- La mera presenza sul luogo di commissione del reato, se accompagnata da chiara adesione alla condotta dell'autore e idonea a fornirgli stimolo e maggiore sicurezza, può integrare partecipazione criminosa.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica sul contributo concorsuale dell'imputato, la censura di responsabilità non supera il vaglio di ammissibilità se si limita a una critica assertiva e non specifica.
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