Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08927/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili del reato di false denunce di sinistro. I motivi erano tre e comuni a entrambi: (1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse già maturato prima della decisione d'appello; (2) censura della conferma della responsabilità penale e dell'elemento soggettivo, dedotta in modo ritenuto generico; (3) doglianza sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, anch'essa ritenuta priva di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, spiegando che il reato contestato si prescrive in sei anni, aumentati di un quarto in presenza di atti interruttivi come la sentenza di primo grado, e che dalla data delle false denunce di sinistro non erano ancora decorsi sette anni e sei mesi, anche prescindendo da eventuali sospensioni. Ha inoltre ritenuto generici e non specifici i motivi relativi alla responsabilità, al dolo, alle attenuanti generiche e alla pena, perché non confrontati con la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Il reato richiamato dalla Corte si prescrive in sei anni, prorogati di un quarto in presenza di eventi interruttivi; nel caso concreto la prescrizione non era ancora maturata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è specifico solo se si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già esaminate o di doglianze assertive integra difetto di specificità.
  • La deduzione della prescrizione deve misurarsi con il termine applicabile al reato e con gli atti interruttivi eventualmente intervenuti; se, computati tali elementi, il termine non è ancora decorso, la censura è manifestamente infondata.
  • Le doglianze su responsabilità, elemento soggettivo, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando si risolvono in contestazioni generiche e non si confrontano con le ragioni poste a base della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.