Cassazione Penale, Ordinanza n. 18299/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I motivi dedotti riguardavano: 1) la mancata assunzione di una perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti; 2) la contestazione del giudizio di responsabilità per il fatto di cui all'art. 341-bis c.p.; 3) la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttivi di censure già esaminate e valutate dai giudici di merito; dall'altro, il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, anche perché non era chiaro l'interesse a impugnare, essendo già state riconosciute le attenuanti generiche nella massima estensione e non essendo stata indicata alcuna questione relativa alla recidiva.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie per cui era intervenuta la condanna in appello; la Corte non ne rivede il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sul giudizio di responsabilità.
Richiamato come ulteriore reato oggetto della condanna impugnata; non vi è esame nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Non espressamente citato nel testo fornito, ma la decisione applica il principio dell'interesse ad impugnare in relazione al motivo sulla pena; tuttavia, non essendo testualmente indicato, non viene qualificato come norma citata.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La censura sulla mancata acquisizione di una perizia deve indicare in modo specifico la decisività dell'accertamento richiesto; se si limita a reiterare questioni già trattate, è inammissibile.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato se il ricorrente non chiarisce concretamente quale interesse abbia a impugnare, soprattutto quando le attenuanti generiche sono già state riconosciute nella loro massima estensione e non sono dedotte questioni incidenti sulla recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità.
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