Ordinanza n. 1383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, che aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla docente
Esito
Favorevole al resistente (docente candidata)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva accolto la domanda della docente, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti. La controversia riguarda l’attribuzione di 12,50 punti nella graduatoria relativa alla classe di concorso ADMM, sostegno nella scuola secondaria di primo grado. La docente aveva dichiarato di avere superato il concorso ordinario per la scuola secondaria indetto con D.D. 499/2020, relativamente alla classe di concorso ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Le amministrazioni hanno contestato, in sostanza, la spettanza del punteggio previsto per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo allo “specifico posto”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che il punto B.4.1 dell’Allegato B al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205 attribuisce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto; la docente aveva superato il concorso per la classe ADSS, cioè per un posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, mentre la graduatoria controversa riguardava la classe ADMM, sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Il Collegio ha inoltre escluso il periculum in mora in favore delle amministrazioni, considerando che il merito in primo grado era fissato per il 23 settembre 2026 e che la docente aveva già stipulato un contratto di lavoro con l’Amministrazione scolastica per l’anno scolastico, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l’interesse della docente a permanere nella graduatoria tra i vincitori e a evitare il rischio di risoluzione del contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti le condizioni per accoglierlo.
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, Allegato B, punto B.4.1
La previsione attribuisce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo allo specifico posto; in sede cautelare il Collegio ha rilevato la differenza tra il posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e quello nella scuola secondaria di secondo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’accoglimento della domanda richiede la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- Quando una disciplina di graduatoria riconosce un punteggio per il superamento di un precedente concorso relativo allo “specifico posto”, il requisito deve essere valutato con riferimento alla corrispondenza tra il posto oggetto del precedente concorso e quello della procedura in corso; la diversa appartenenza alla scuola secondaria di primo o di secondo grado può escludere, in sede cautelare, la spettanza del punteggio.
- Nel bilanciamento cautelare, la prossimità della discussione di merito e l’esistenza di un rapporto di lavoro scolastico già in corso possono escludere il periculum in mora dell’amministrazione e giustificare la conservazione provvisoria della posizione del docente in graduatoria, al fine di evitare il rischio di risoluzione del contratto.
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