Cassazione Civile, Ordinanza n. 02386/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del pensionato. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando il fatto che il principio applicato si era formato successivamente alla proposizione del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di pensione di vecchiaia in regime internazionale tra Italia e Argentina. Il pensionato aveva maturato contributi in Italia prima dell'emigrazione in Argentina e ulteriori contributi in Italia dopo che gli era stata già liquidata dall'ente argentino una pensione autonoma calcolata sui soli contributi versati in Argentina. I giudici di merito avevano ritenuto possibile cumulare la contribuzione italiana infrannuale anteriore con quella successiva alla pensione estera per raggiungere il minimo di 52 settimane utile alla liquidazione, in pro rata, di una pensione a carico dell'AGO. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 15 della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale, sostenendo che i contributi italiani già presi in considerazione, o comunque relativi a periodi infrannuali anteriori alla pensione estera, non potevano essere nuovamente utilizzati per conseguire un ulteriore trattamento pensionistico convenzionale in totalizzazione.
Norme richiamate
art. 15 Convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina del 3 novembre 1981
Quando la durata complessiva dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e non sorge alcun diritto a prestazioni considerando solo tali periodi, l'istituzione di quello Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per quei periodi; l'istituzione dell'altro Stato deve invece tenerne conto ai fini del diritto e del calcolo della prestazione. La Corte esclude che la norma consenta di riutilizzare i medesimi contributi per ottenere una pensione in pro rata dopo una pensione autonoma già liquidata all'estero.
L. n. 32/1983
La legge di ratifica della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale è richiamata quale base di efficacia dell'accordo internazionale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamato per il rinvio della decisione all'adunanza camerale e per il deposito dell'ordinanza entro il termine indicato.
Massime di principio
- In materia di coordinamento internazionale delle prestazioni pensionistiche, i contributi già considerati da uno Stato estero per la liquidazione autonoma di una pensione non possono essere computati una seconda volta per ottenere un ulteriore trattamento pensionistico convenzionale, salvo che la convenzione lo preveda espressamente.
- L'art. 15 della Convenzione italo-argentina consente il cumulo/totalizzazione dei periodi assicurativi nei limiti funzionali alla maturazione del diritto e al calcolo della prestazione, ma non legittima il riutilizzo dei medesimi periodi per conseguire una pensione in pro rata dopo una pensione autonoma già erogata dall'altro Stato.
- Se la questione è integralmente definita in diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- Quando il principio di diritto applicato si è consolidato successivamente all'instaurazione del giudizio, possono ravvisarsi giusti motivi per compensare le spese di lite.
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