Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2338 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Base imponibile - Plusvalenze - Cessione di partecipazioni di controllo o collegamento - Imposta sostitutiva - Aliquota - Ammortamento - Avviamento - Deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento relative all'avviamento iscritto in bilancio in conseguenza del disavanzo derivante da una fusione per incorporazione. L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deduzione, sostenendo l'assenza dei requisiti di territorialità previsti dall'art. 23 del TUIR e l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sulla plusvalenza realizzata dalla cessione onerosa di una partecipazione di controllo. La società ha invece sostenuto che l'imposta sostitutiva fosse legittimamente applicabile e che, decorso il termine per l'accertamento, i relativi effetti fiscali fossero divenuti definitivi, con conseguente legittimo affidamento sulla deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione di controllo, anche in assenza dei requisiti di territorialità dell'art. 23 del TUIR. L'assoggettamento della plusvalenza all'imposta sostitutiva ha prodotto effetti fiscali autonomi e definitivi una volta decorsi i termini per l'accertamento. Di conseguenza, l'Amministrazione non poteva revocare retroattivamente tali effetti né disconoscere, dopo oltre dieci anni, la deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento iscritto a seguito della fusione. È stato riconosciuto il legittimo affidamento della società.

Norme richiamate

  • Art. 23 del TUIR

    Requisiti di territorialità per l'imposizione dei redditi dei soggetti non residenti

    La norma non impedisce, nel caso esaminato, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sulla plusvalenza, poiché tale prelievo produce effetti fiscali autonomi anche in assenza dei requisiti ordinari di territorialità.

  • Disciplina dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo o collegamento

    Aliquota del 19 per cento

    L'assoggettamento della plusvalenza all'imposta sostitutiva è idoneo a consolidare autonomamente gli effetti fiscali dell'operazione; una volta decorso il termine per l'accertamento, tali effetti non possono essere rimessi in discussione dall'Amministrazione.

  • Principio di legittimo affidamento del contribuente

    Quando il contribuente ha adottato un comportamento fiscale coerente con una qualificazione non contestata per lungo tempo e sono decorsi i termini di accertamento, l'Amministrazione non può intervenire retroattivamente per eliminare gli effetti fiscali ormai consolidati.

  • Disciplina dell'ammortamento dell'avviamento

    Le quote di ammortamento dell'avviamento risultante dal disavanzo di fusione possono essere dedotte quando il relativo trattamento fiscale è stato riconosciuto e non contestato tempestivamente; una ripresa effettuata oltre dieci anni dopo l'iniziale deduzione contrasta con la stabilità degli effetti fiscali e con il legittimo affidamento.

Massime di principio

  • L'applicazione di un'imposta sostitutiva può produrre effetti fiscali autonomi rispetto ai requisiti ordinari di territorialità, se la disciplina speciale lo consente.
  • Una volta scaduti i termini per l'accertamento, gli effetti fiscali di un'operazione non possono essere normalmente rimessi in discussione mediante una contestazione tardiva relativa a periodi successivi.
  • La deduzione di quote di ammortamento può essere tutelata dal principio di legittimo affidamento quando il contribuente ha agito sulla base di una qualificazione fiscale rimasta incontestata per un periodo molto lungo.
  • L'Amministrazione finanziaria non può revocare retroattivamente effetti fiscali ormai consolidati, soprattutto quando il contribuente ha fatto affidamento sulla loro stabilità e non emergono condotte fraudolente.
  • La decorrenza dei termini di accertamento assume rilievo anche per le componenti pluriennali, poiché impedisce di riaprire indirettamente, tramite la contestazione di deduzioni successive, una valutazione fiscale ormai definita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.