Cassazione Penale, Sentenza n. 6793/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, restituzione nel termine per proporre impugnazione; il ricorrente sostiene di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento che si è celebrato in sua assenza con difensore d'ufficio, avendo appreso della condanna solo con la notificazione dell'ordine di esecuzione del 31/03/2023. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza valorizzando l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e l'assenza di rapporti instaurati con quest'ultimo, oltre identificazione e atto di elezione di domicilio firmato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo: ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé presunzione sufficiente di conoscenza del processo e che il giudice di merito deve verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore domiciliatario e imputato, con ulteriori indici di conoscenza o volontaria sottrazione. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello affinchè verifichi se sia esistita tale effettiva instaurazione del rapporto e, quindi, la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
Norme richiamate
Norma invocata per la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che la verifica della mancata conoscenza non può basarsi solo sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma richiede l'accertamento di ulteriori indici sull'effettivo rapporto difensore-imputato
Richiamato dal ricorrente in relazione alla vocatio in ius del difensore per l'udienza camerale; la Cassazione ha ritenuto il motivo non autosufficiente per carenza di documentazione, pur sottolineando l'importanza della corretta convocazione
Invocato insieme all'art. 178 per contestare modalità di partecipazione (anche videoconferenza) e la sostituzione del difensore; la Corte ha considerato il profilo documentale insufficiente ma ha richiamato che ogni vizio deve essere provato
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103; la Corte distingue la vigenza della nuova disciplina ma afferma il principio che, anche con le modifiche, l'elezione di domicilio non basta automaticamente a comprovare conoscenza del processo senza verifica positiva del rapporto
Ha modificato l'art.162 c.p.p.; la Corte ha tenuto conto del mutato quadro normativo ma ha ribadito la necessità di accertamento degli indici concreti di conoscenza
Giurisprudenza citata (Sez. U n.23948/2019; Sez. 3 n.11813/2020; Sez. 6 n.34523/2023)
Costante giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non determina automaticamente una presunzione di conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale e accertare positivamente la vocatio in ius prima di procedere in assenza
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di per sé, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto ad esso
- Il giudice di merito deve accertare, con riferimento a elementi concreti e ulteriori indici, l'effettiva instaurazione di un rapporto tra difensore domiciliatario e imputato prima di escludere la rescindibilità del giudicato
- La 'vocatio in ius' va accertata positivamente: non è sufficiente invocare la nomina o l'elezione di domicilio, occorrono prove di contatti, informazioni trasmesse o comportamento dell'imputato coerente con la conoscenza del processo
- In sede di impugnazione per rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è necessario produrre/documentare elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza; difetto di documentazione può rendere un motivo non autosufficiente
- La partecipazione tramite videoconferenza o la sostituzione del difensore possono costituire profili di illegittimità se compressivi del diritto di difesa, ma vanno valutati caso per caso e provati concretamente dal ricorrente
- Per tutelarsi, in situazioni analoghe l'imputato dovrebbe documentare la mancata ricezione di atti, gli eventuali contatti (o la loro assenza) con il difensore nominato, e chiedere l'accertamento giudiziale dell'effettivo rapporto difensore-imputato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →