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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6793/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, restituzione nel termine per proporre impugnazione; il ricorrente sostiene di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento che si è celebrato in sua assenza con difensore d'ufficio, avendo appreso della condanna solo con la notificazione dell'ordine di esecuzione del 31/03/2023. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza valorizzando l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e l'assenza di rapporti instaurati con quest'ultimo, oltre identificazione e atto di elezione di domicilio firmato dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo: ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé presunzione sufficiente di conoscenza del processo e che il giudice di merito deve verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore domiciliatario e imputato, con ulteriori indici di conoscenza o volontaria sottrazione. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello affinchè verifichi se sia esistita tale effettiva instaurazione del rapporto e, quindi, la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata per la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che la verifica della mancata conoscenza non può basarsi solo sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma richiede l'accertamento di ulteriori indici sull'effettivo rapporto difensore-imputato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla vocatio in ius del difensore per l'udienza camerale; la Cassazione ha ritenuto il motivo non autosufficiente per carenza di documentazione, pur sottolineando l'importanza della corretta convocazione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Invocato insieme all'art. 178 per contestare modalità di partecipazione (anche videoconferenza) e la sostituzione del difensore; la Corte ha considerato il profilo documentale insufficiente ma ha richiamato che ogni vizio deve essere provato

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103; la Corte distingue la vigenza della nuova disciplina ma afferma il principio che, anche con le modifiche, l'elezione di domicilio non basta automaticamente a comprovare conoscenza del processo senza verifica positiva del rapporto

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art.162 c.p.p.; la Corte ha tenuto conto del mutato quadro normativo ma ha ribadito la necessità di accertamento degli indici concreti di conoscenza

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n.23948/2019; Sez. 3 n.11813/2020; Sez. 6 n.34523/2023)

    Costante giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non determina automaticamente una presunzione di conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale e accertare positivamente la vocatio in ius prima di procedere in assenza

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di per sé, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto ad esso
  • Il giudice di merito deve accertare, con riferimento a elementi concreti e ulteriori indici, l'effettiva instaurazione di un rapporto tra difensore domiciliatario e imputato prima di escludere la rescindibilità del giudicato
  • La 'vocatio in ius' va accertata positivamente: non è sufficiente invocare la nomina o l'elezione di domicilio, occorrono prove di contatti, informazioni trasmesse o comportamento dell'imputato coerente con la conoscenza del processo
  • In sede di impugnazione per rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è necessario produrre/documentare elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza; difetto di documentazione può rendere un motivo non autosufficiente
  • La partecipazione tramite videoconferenza o la sostituzione del difensore possono costituire profili di illegittimità se compressivi del diritto di difesa, ma vanno valutati caso per caso e provati concretamente dal ricorrente
  • Per tutelarsi, in situazioni analoghe l'imputato dovrebbe documentare la mancata ricezione di atti, gli eventuali contatti (o la loro assenza) con il difensore nominato, e chiedere l'accertamento giudiziale dell'effettivo rapporto difensore-imputato

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