Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02676/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del tentato furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. L'unico motivo investiva il trattamento sanzionatorio e il diniego di benefici: da un lato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile o comunque meritevole di attenuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza sull'art. 131-bis era manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva valorizzato la causa ostativa del comportamento abituale, desunta da quattro precedenti per furto, con argomentazione non adeguatamente contrastata dal ricorrente; quanto all'art. 62 n. 4 c.p., la censura è stata reputata generica e meramente assertiva, poiché non indicava quali elementi concreti, asseritamente trascurati, avrebbero imposto di qualificare il danno come di particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando risulti un comportamento abituale ostativo, desumibile anche da precedenti specifici per reati della stessa specie.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta sulla base di deduzioni generiche o assertive, ma richiede la specificazione di elementi concreti idonei a dimostrare la particolare tenuità del danno.

  • art. 648-bis c.p.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la sentenza di merito accerti un comportamento abituale ostativo, specie se fondato su precedenti penali specifici per reati omogenei.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una deduzione concreta e circostanziata degli elementi fattuali che la sorreggono; una doglianza meramente assertiva è inidonea a scardinare la decisione di merito.
  • Quando il ricorso non introduce questioni decisive e si risolve in contestazioni generiche contro valutazioni di merito adeguatamente motivate, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con le conseguenti statuizioni accessorie.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.