Cassazione Penale, Sentenza n. 16630/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per non aver ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998). I motivi dedotti: 1) vizio di qualificazione del fatto (va applicato l'art. 14, comma 5-quater, o comunque si verifica bis in idem rispetto a precedenti condanne); 2) mancata considerazione dello stato di indigenza come giustificato motivo per non lasciare il territorio; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) mancata concessione e mancata motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Avezzano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul solo punto delle attenuanti generiche. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna di primo grado (multa di euro 10.000,00 per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998) rimane confermata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998
Applicata per la condanna: punisce l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; qui contestata per mancata ottemperanza all'ordine notificato il 30/05/2019.
d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 14, comma 5-quater
art. 14, comma 5-quater, d. lgs. n. 286 del 1998
Richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione: si applica, secondo la giurisprudenza richiamata, all'inosservanza di un nuovo ordine di allontanamento emesso dopo che un analogo ordine precedente sia rimasto ineseguito; può concorrere con il 5-ter se si riferisce a periodi temporali differenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6921 del 08/02/2022)
Principio richiamato: l'inosservanza a un nuovo ordine di allontanamento, emesso dopo un precedente ordine rimasto ineseguito, integra il reato di cui al comma 5-quater e può concorrere col comma 5-ter; quindi la mera invocazione di diversa qualificazione richiede valutazione concreta dei fatti e non è automaticamente fondata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021)
Principio richiamato: l'onere di allegare e provare situazioni oggettive o soggettive ostative all'ottemperanza (es. stato di indigenza comprovato) grava sull'interessato; il mero disagio socio-economico non è sufficiente per escludere il reato.
Massime di principio
- La contestazione della qualificazione giuridica (es. invocare il comma 5-quater invece del 5-ter) richiede che il ricorrente dimostri un interesse concreto e la sussistenza di elementi fattuali che giustifichino la diversa qualificazione; non è sufficiente l'enunciazione generica della norma.
- Il divieto del bis in idem non opera quando le condanne riguardano periodi temporali distinti di una omissione permanente: è rilevante l'alterità dell'arco temporale della condotta rispetto a precedenti condanne.
- Lo stato di indigenza come giustificato motivo per non ottemperare all'ordine di allontanamento deve essere allegato e provato dal soggetto; la sola condizione di disagio economico tipica del migrante non esclude il reato.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa se emergono precedenti specifici per la stessa fattispecie; la presenza di condanne pregresse rende manifesta l'infondatezza della richiesta di tenuità.
- Le attenuanti generiche devono essere valutate e motivate dal giudice: il rifiuto o la negazione senza motivazione esplicita comporta annullamento della decisione su quel punto e rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso la soluzione più frequente è l'annullamento limitato al punto viziato con rinvio per nuovo giudizio su quel solo punto, mentre la restante parte della condanna può rimanere ferma.
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