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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29138/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all'annualità 2015 emesso da un Comune nei confronti di una società che gestisce uno stabilimento balneare. L'ente contestava un omesso versamento per una maggiore superficie, ritenuta utilizzata e non dichiarata, relativa a una concessione demaniale marittima. In origine era stato emesso un primo avviso nel 2019, poi annullato in autotutela per difetto di motivazione sul maggiore importo richiesto; nel 2020 era stato quindi emesso un secondo avviso per la stessa annualità. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che la pretesa non fosse dimostrata: richiamava una fotografia aerea riferita a un anno diverso e un precedente accertamento del 2008, giudicando tali elementi non decisivi per il 2015. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse errato nella percezione del documento fotografico, la cui data di acquisizione sarebbe stata l'8 aprile 2012 e non il 2018. La società ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, tra cui carenze formali dell'atto, inammissibilità della nuova produzione documentale in cassazione e improponibilità di una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la deduzione formale di error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura della fotografia aerea e degli altri elementi di causa. Anche a voler seguire la tesi del Comune sulla data della fotografia, il documento restava comunque riferito a un anno diverso e antecedente rispetto a quello oggetto di accertamento, quindi non decisivo per dimostrare la maggiore superficie utilizzata nel 2015. La Corte ha inoltre osservato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove sussistente, può rilevare come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. solo nei casi previsti, mentre nel caso concreto la doglianza non superava il limite del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese e con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se previsto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di un vizio processuale non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente incardinato su violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, persegua in concreto una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova, se consiste in un errore percettivo sul dato probatorio e non in una critica alla sua valutazione logica, è deducibile, nei casi previsti, come errore revocatorio e non come vizio di legittimità.
  • Un elemento probatorio riferito a un anno diverso da quello oggetto di imposizione può essere ritenuto non decisivo quando la situazione di fatto è variabile nel tempo e non consente di fondare, da solo, la pretesa per l'annualità contestata.
  • Il giudizio di cassazione non consente di sovrapporre una nuova lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, ove la motivazione impugnata sia logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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