Cassazione Penale, Ordinanza n. 04084/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in concorso, con recidiva contestata. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel negarla. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a reiterare le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non concedibile l'attenuante perché il danno non era lievissimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente riproduttivo delle censure già disattese in appello, e comunque ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta puntuale, coerente e conforme al consolidato orientamento secondo cui, per integrare l'attenuante del danno di speciale tenuità, il pregiudizio deve essere lievissimo. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nella contestazione del fatto oggetto di condanna.
Richiamato nella contestazione quale aggravante di recidiva.
Richiamato nella contestazione quale disciplina del tentativo.
Richiamato nella contestazione quale norma incriminatrice del furto.
Richiamato nella contestazione quale disciplina delle circostanze aggravanti del furto.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ribadisce che essa è applicabile solo quando il danno sia lievissimo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia di entità lievissima; non è sufficiente un pregiudizio semplicemente modesto.
- Quando il giudice di merito motiva in modo puntuale, coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata sul diniego di un'attenuante, la censura di legittimità che non si confronti con tale motivazione è priva di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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