Cassazione Penale, Sentenza n. 47213/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare 6/10/2014-5/4/2015 (capo H1: detenzione illecita di arma). Il ricorrente contestava che: 1) le impugnazioni proposte da altri coimputati avrebbero impedito la formazione del giudicato e dunque la decorrenza del biennio (cita Sez. 3, n. 3891/2010, Motta); 2) la posizione concorrente con Murianni Fabio (giudicato con rito abbreviato e con pronunce in Cassazione al 14/01/2020) avrebbe inciso sull'inizio del termine biennale; 3) si sarebbe verificato un presunto overruling della giurisprudenza che giustificherebbe la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i tre motivi presentati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione aspecifica e non dimostrata l'effettiva incidenza delle impugnazioni altrui sulla posizione dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che, quanto al capo H1, il rigetto dell'appello da parte della Corte d'appello di Lecce era intervenuto il 12/03/2018 e non era stato oggetto di ricorso per cassazione, per cui il giudicato su quel capo si era formato anteriormente al 10/08/2018; di conseguenza il termine biennale era comunque decorso alla data di presentazione dell'istanza (10/08/2020). Il terzo motivo (overruling) è stato ritenuto inammissibile perché il precedente richiamato non è applicabile al caso di specie e non ricorrono i presupposti per la restituzione in termini. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
I commi citati regolano i termini per proporre impugnazione e per la formazione del giudicato; la Corte ha utilizzato tale norma per stabilire che il giudicato sul capo H1 si era formato antecedentemente al termine utile e quindi che il biennio per proporre l'istanza di riparazione era già decorso.
Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010 (Motta)
Precedente secondo cui l'impugnazione dei coimputati può impedire la formazione del giudicato ai fini della decorrenza del termine per la domanda di riparazione; la Corte ha ritenuto il principio non applicabile al caso concreto perché mancava la specifica dimostrazione di come le impugnazioni altrui avrebbero influito sulla posizione del ricorrente.
Sez. 4, Sentenza n. 31432 del 14/04/2021 (Abbate)
Richiamata per il principio che occorre argomentare specificamente gli effetti che l'accoglimento dell'impugnazione di altro imputato potrebbe avere sulla posizione dell'interessato; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito tale argomentazione.
Sentenza Corte di cassazione n. 15198 del 14/01/2020
Decisione citata nella vicenda dei coimputati; la Corte ha distinto tra i diversi capi di imputazione e ha rilevato che il ricorso per cassazione riguardava altri reati e non il capo H1, per il quale il giudicato si era formato prima.
Massime di principio
- Il termine biennale per proporre l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione decorre dall'irrevocabilità (formazione del giudicato) della sentenza di proscioglimento relativo al capo specifico per cui si chiede la riparazione.
- Le impugnazioni proposte da altri coimputati sospendono o differiscono la decorrenza del termine solo se incidono concretamente e specificamente sulla posizione dell'interessato e sui medesimi capi di imputazione; è necessario dimostrare in che modo l'impugnazione altrui potrebbe modificare l'esito relativo al singolo imputato.
- Quando vi sono processi separati o ricorsi che riguardano capi diversi, l'impugnazione su altri capi o in procedimenti distinti non sospende automaticamente la decorrenza del termine per la domanda di riparazione relativa a un capo già divenuto irrevocabile.
- La richiesta di restituzione in termini è un rimedio eccezionale; la sola esistenza di un mutamento giurisprudenziale non è sufficiente a giustificarla se non sussistono elementi di caso fortuito o forza maggiore.
- In casi analoghi è fondamentale allegare e documentare con precisione le date rilevanti (deposito della sentenza, impugnazioni, decisioni della Corte di Cassazione) e spiegare puntualmente l'incidenza delle impugnazioni altrui sulla posizione dell'istanza di riparazione.
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