Cassazione Civile, Ordinanza n. 08274/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite banca intermediaria, di titoli obbligazionari emessi da Parmalat poi divenuti inesigibili a seguito del default dell'emittente. L'investitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi connessi alla gestione di un'operazione ritenuta inadeguata. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità dell'intermediario rilevando che l'ordine di acquisto riportava per iscritto l'inadeguatezza dell'operazione e il consenso dell'investitore, oltre alle dichiarazioni del funzionario che aveva avvertito della rischiosità del titolo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 6 l. 2 gennaio 1991, n. 1, sostenendo che l'informazione resa non fosse sufficiente perché andava valutata in relazione al profilo di un investitore non specializzato; con il secondo si è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata considerazione che il ricorrente non fosse un operatore qualificato. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito sull'adempimento degli obblighi informativi relativi a un'operazione inadeguata, apprezzamento fondato sia sulla documentazione scritta che attestava l'avvertimento sull'inadeguatezza sia sulle prove testimoniali circa l'avviso di rischiosità. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato quali specifiche informazioni sarebbero state omesse e che, per anni, i titoli avevano continuato a produrre redditività. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, volto a sollecitare una rivalutazione del merito. Di conseguenza è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. 2 gennaio 1991, n. 1
È richiamato come norma che regola gli obblighi informativi dell'intermediario nelle operazioni di investimento; la Corte ribadisce che, in caso di operazione inadeguata, l'obbligo può ritenersi assolto se l'intermediario abbia fornito una effettiva spiegazione dell'inadeguatezza e il cliente abbia autorizzato l'esecuzione per iscritto o su supporto equivalente, con esplicito richiamo alle avvertenze ricevute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, quando il cliente dispone un'operazione ritenuta inadeguata, l'intermediario può considerarsi esonerato da responsabilità se abbia fornito un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e il cliente abbia autorizzato per iscritto l'operazione, con esplicito richiamo alle avvertenze ricevute.
- La censura che si limiti a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, senza indicare quali specifiche informazioni siano mancate o quale fatto decisivo sia stato trascurato, è inammissibile in cassazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- L'onere di allegare in modo specifico quali informazioni siano state omesse incombe su chi deduce l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario.
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