Cassazione Civile, Ordinanza n. 13986/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, intervenuta e accettata da tutte le controparti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio. È stata esclusa ogni statuizione sulle spese e sul doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza/sentenza della Corte di cassazione che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle parti avverso la decisione della Corte d'appello di Torino. Il giudizio originario riguardava una condanna in solido del comune e della società al risarcimento dei danni patiti dai proprietari del fondo per un'occupazione acquisitiva. Nel corso del procedimento per revocazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettato sia dalle parti private sia dal comune di Bra.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità o nel rimedio di revocazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se è accettata dalle parti costituite.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, il giudice non provvede sulle spese né sul raddoppio del contributo unificato, se la decisione lo esclude espressamente in relazione all'estinzione.
Come è indicizzato
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