Cassazione Penale, Ordinanza n. 18314/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a due imputati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale sentenza entrambi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo comune, vizio di motivazione della decisione di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili perché, contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; restano invece precluse le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi relativi alla determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, trattandosi di censure non consentite contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., e ha disposto la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa richiesta per evitare tale sanzione. La decisione di merito sull'affermazione di responsabilità non risulta riformata dalla Cassazione, che si è arrestata al rilievo dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile solo nei limiti delle doglianze consentite dalla giurisprudenza di legittimità, cioè su formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e difformità del contenuto decisorio del giudice.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano secondo la procedura semplificata prevista dalla norma.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti ammessi dalla giurisprudenza richiamata.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di non colpevolezza nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi, relativi alla regolarità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i meri vizi di quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente, la Corte può decidere de plano e condannare al pagamento delle spese processuali oltre che della somma in favore della Cassa delle ammende.
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