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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10253/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/10/2025 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio. Il ricorrente contestava: 1) violazione dell'art. 325 c.p.p. perché la Polizia giudiziaria aveva sequestrato beni non indicati nel decreto (orologi e borse di marca) senza che il giudice per le indagini preliminari ne convalidasse il sequestro; 2) vizio di motivazione e carenza di fumus commissi delicti in relazione al delitto di favoreggiamento personale, ritenendo mancasse l'elemento doloso e che gli elementi prodotti non evocassero sufficientemente la configurabilità del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la strada processuale percorsa dal ricorrente era errata: quando il Pubblico Ministero, delegando la Polizia giudiziaria, sequestra cose non specificatamente indicate nel decreto, il rimedio corretto è l'istanza di restituzione al P.M. e, in caso di diniego, l'opposizione al G.I.P.; il reclamo esperito era quindi improcedibile; b) l'estensione del sequestro a beni rinvenuti e ritenuti pertinenti al reato non è automaticamente illegittima se tali cose sono utili alle indagini; c) il Tribunale del riesame aveva adeguatamente valutato la "configurabilità astratta" e la "ragionevole ipotizzabilità" del reato, per cui il motivo sul fumus è manifestamente infondato. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e inflitto la sanzione pecuniaria prevista (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per la colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Se il P.M., delegando la P.G., dispone il sequestro anche di quanto rinvenuto e ritenuto utile, la convalida è richiesta per le cose non specificate: l'indeterminatezza impone il controllo giudiziario; tuttavia, se ciò non avviene il rimedio è l'istanza di restituzione al P.M. e l'opposizione al G.I.P. in caso di diniego, non il reclamo ex art. 257.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Il giudice esercita il controllo tempestivo sulla legittimità del sequestro; in assenza di convalida il P.M. deve restituire le cose non sequestrabili ai sensi del comma 2, e l'interessato può avanzare istanza di restituzione al P.M.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il decreto motivato del P.M. contenente l'indicazione delle cose da sequestrare è il presupposto per esperire il reclamo/ riesame; se il sequestro non è stato disposto con le specifiche di cui all'art. 253, il reclamo non è il rimedio applicabile.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del reclamo avverso il decreto di sequestro previsto dall'art. 253; il giudizio di riesame presuppone che il decreto contenga l'indicazione delle cose sequestrate.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in quanto disciplina l'opposizione al G.I.P. contro il diniego della restituzione disposto dal P.M.; il percorso previsto è istanza al P.M. e opposizione ex art. 263, comma 5, non il reclamo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese e può comportare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per colpa nella proposizione del ricorso, con versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero, delegando la Polizia giudiziaria, sequestra anche beni non espressamente indicati nel decreto, il rimedio processuale corretto è l'istanza di restituzione al P.M.; in caso di diniego, l'opposizione al G.I.P. L'impugnazione per "reclamo" è inammissibile se manca il presupposto del decreto motivato ex art. 253.
  • L'estensione del sequestro a beni rinvenuti durante la perquisizione può essere legittima quando tali beni sono pertinenti e utili alle indagini: la Polizia può sequestrare cose ritenute pertinenti, ma il controllo giudiziario resta necessario per validarne la permanenza nel sequestro.
  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta la "configurabilità astratta" e la "ragionevole ipotizzabilità" del reato, non pronunciandosi sul merito della colpevolezza: la verifica non richiede la stessa intensità probatoria richiesta per misure cautelari personali.
  • La mancata scelta del rimedio procedurale corretto determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie se la proposizione del ricorso è colposa.
  • Quando si contestano vizi formali del sequestro (indeterminatezza degli oggetti), valutare preliminarmente se il sequestro è stato disposto tramite decreto motivato del P.M.; in assenza di tale decreto usare l'istanza di restituzione e l'eventuale opposizione al G.I.P., non il reclamo.

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