Sentenza n. 1887/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento implicito e/o comunque non conosciuto, né comunicato di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 4 febbraio 2024 dalla Prefettura di-OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione in favore del lavoratore straniero -OMISSIS-; - della comunicazione inviata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS- in data 16 marzo 2026, recante «Conferma o rinuncia della domanda di nulla osta -OMISSIS-».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, ritualmente notificata alle altre parti, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., senza decidere nel merito i motivi di impugnazione. Ha posto le spese a carico della società rinunciante, condannandola a pagare al Ministero dell’Interno € 1.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti.
Atto impugnato: Revoca implicita o non conosciuta del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 4 febbraio 2024 e comunicazione del 16 marzo 2026 con cui era stata richiesta la conferma o la rinuncia alla domanda di nulla osta
Esito
La controversia
La società ha impugnato la revoca, implicita o comunque non conosciuta, del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero, contestando, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la comunicazione del 16 marzo 2026 con cui la Prefettura chiedeva di confermare la volontà di assumere il lavoratore. Dopo che il TAR, in sede cautelare, aveva ordinato all’Amministrazione di depositare il messaggio PEC originale di trasmissione e la relativa ricevuta di avvenuta consegna, la società, preso atto della documentazione prodotta, ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
Considerato in via preliminare che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste;
La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendone sussistenti le condizioni.
Considerato altresì che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio di cui vi è prova in atti, determina l’estinzione del giudizio;
La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio.
Considerato altresì che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio di cui vi è prova in atti, determina l’estinzione del giudizio;
La rinuncia ritualmente notificata alle altre parti comporta l’estinzione del giudizio; le spese sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi del comma 2.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione conseguente alla rinuncia, le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante.
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