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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05953/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La decisione di merito è rimasta ferma, compresa la condanna per i reati tributari e il trattamento sanzionatorio già stabiliti in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di due anni di reclusione per reati tributari, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, sostenendo in sostanza che la prova della condotta non sarebbe stata adeguatamente valutata. Con il secondo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lamentando vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e una riproposizione di censure già esaminate in appello, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare veri travisamenti; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato la responsabilità valorizzando, da un lato, l'emissione di fatture di acquisto di autovetture dalla Germania per circa 2.000.000 di euro nel 2015 e i relativi documenti di trasporto emersi dalla banca dati europea, e, dall'altro, il mancato esibimento della contabilità nonostante l'invito degli organi verificatori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che le censure riguardavano il trattamento punitivo e il diniego delle attenuanti, questioni sorrette da motivazione sufficiente e non illogica, fondate sulla gravità della condotta e sull'importo dell'imposta evasa.

Norme richiamate

  • artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000

    Le norme sono richiamate come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati tributari contestati, tra cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È la circostanza attenuante invocata dal ricorrente e negata dal giudice di merito; la Corte di cassazione ne conferma implicitamente il diniego per carenza di censure ammissibili e per motivazione ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali già esaminate dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve individuare specifiche criticità della motivazione impugnata o effettivi travisamenti delle risultanze processuali: la mera riproposizione di doglianze già disattese non consente l'intervento del giudice di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; quando il giudice di merito valorizzi elementi come gravità del fatto e importo dell'imposta evasa, la censura che chieda una diversa valutazione è inammissibile.
  • La prova dell'occultamento o della distruzione della documentazione contabile può essere desunta anche dal combinato riscontro di elementi documentali esterni e dal persistente mancato esibizione della contabilità richiesta dagli organi verificatori.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione delle scritture contabiliImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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