Cassazione Penale, Ordinanza n. 39934/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha revocato la propria ordinanza n. 5778/2025, pronunciata nei confronti dell'imputata dopo il suo decesso, ritenendola giuridicamente inesistente, e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 maggio 2024 perché il reato era estinto per morte dell'imputata. Il procedimento si chiude quindi con la presa d'atto dell'estinzione del reato e senza ulteriore esame del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione il Pubblico ministero aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della pena inflitta a una imputata, già condannata in primo grado e in appello per un reato non specificato nel testo, poiché la condannata era deceduta prima della decisione della Corte di cassazione che aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice dell'esecuzione, accertato il decesso anteriore alla pronuncia di legittimità, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione. La Procura generale ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza dell'ordinanza di cassazione emessa dopo la morte e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello per estinzione del reato per morte dell'imputata.
Norme richiamate
richiamato in via estensiva per consentire la correzione dell'errore materiale/error di fatto quando la Corte abbia deciso senza accorgersi del decesso dell'imputato intervenuto prima della pronuncia.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata nei confronti di un imputato già deceduto prima della decisione è giuridicamente inesistente, poiché manca il soggetto nei cui confronti può essere validamente esercitata l'azione penale.
- La tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, verificatosi prima della decisione, può essere trattata come errore di fatto assimilabile all'errore materiale e può essere emendata anche in sede di legittimità mediante il meccanismo della correzione degli errori materiali, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p.
- Quando il decesso dell'imputato è anteriore alla decisione e determina l'estinzione del reato, la sentenza di merito va annullata senza rinvio.
- La declaratoria di inesistenza della decisione emessa dopo la morte dell'imputato spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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