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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'inammissibilita della richiesta di revoca della confisca di prevenzione dell'immobile sito nel Comune di Artena. Il ricorrente deduceva che la trascrizione del provvedimento di confisca era stata eseguita oltre dieci anni dopo l'adozione del provvedimento e, perciò, avrebbe determinato la decadenza/inefficacia della confisca alla stregua dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente per effetto dell'art. 117 del D.Lgs. 159/2011, poiché il procedimento di prevenzione era iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 28 al caso di specie. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ritardo nella trascrizione attiene all'esecuzione e all'opponibilità della confisca e non alla legittimità sostanziale del provvedimento; dunque il fatto della trascrizione tardiva non costituisce una 'prova nuova' idonea a giustificare la revoca della misura. In base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la revoca delle misure patrimoniali richiede prove sopravvenute o incolpevolmente scoperte tali da determinare una decisiva incrinatura del giudicato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il ricorrente invocava l'art. 28; la Corte ha ritenuto che, anche ove fosse invocabile, il mero ritardo nella trascrizione non costituisce decadenza o inefficacia della confisca e non è una prova nuova idonea a revocare il provvedimento

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 117 (disposizione transitoria)

    La Corte ha applicato la disciplina transitoria che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni (tra cui art. 28) ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1423

    Interpretazione giurisprudenziale estensiva: l'istituto della revoca previsto dall'art. 7 è stato ritenuto applicabile, per via interpretativa, anche alle misure patrimoniali come rimedio per errori giudiziari, ma richiede prove nuove e decisorie

  • L. 31 maggio 1965, n. 575

    Riferimento normativo rispetto all'ambito di applicazione delle misure di prevenzione cui la giurisprudenza ha esteso, per esigenze riparatorie, l'istituto della revoca

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino)

    sentenza Sez. U. n. 57/2006

    Ha delimitato l'ambito della revoca ex tunc delle misure patrimoniali: la revoca è ammessa solo per errori genetici del provvedimento e richiede prova 'nuova', decisiva e persuasiva, non già elementi che potevano essere dedotti nel procedimento originario

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    sentenza Sez. U. n. 43668/2022

    Ha precisato la nozione di prova nuova ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011: rilevante è la prova sopravvenuta o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non è prova nuova quella deducibile nel procedimento originario salvo impossibilità di deduzione per forza maggiore

  • Corte di cassazione, Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 (Conti Mica)

    sentenza Sez. 1 n. 34928/2012

    Sull'ammissibilità fondata su prova nuova: il giudice valuta affidabilità, persuasività e congruenza della nuova prova nel contesto probatorio preesistente, richiedendo una comparazione realistica

Massime di principio

  • Se il procedimento di prevenzione è iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011, trova applicazione la disciplina transitoria (art. 117) e non le nuove disposizioni come l'art. 28
  • Il ritardo nella trascrizione del provvedimento di confisca riguarda l'esecuzione e l'opponibilità della misura e, di regola, non incide sulla legittimità sostanziale della confisca; pertanto difficilmente costituisce prova nuova idonea alla revoca
  • La revoca di una misura di prevenzione patrimoniale richiede 'prove nuove' sopravvenute o incolpevolmente scoperte che siano dimostrative e decisorie rispetto al giudicato; elementi già deducibili nel procedimento originario sono generalmente inammissibili
  • In caso di ricorso basato su vizi di esecuzione (es. trascrizione tardiva) è necessario spiegare chiaramente il nesso normativo e probatorio che colleghi tale vizio all'inesistenza dei presupposti legittimanti la confisca; l'assenza di tale nesso rende il ricorso debole o inammissibile
  • I ricorsi inammissibili per motivi sostanziali o procedurali espongono il ricorrente alla condanna alle spese processuali e, nei casi valutati, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende

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