Cassazione Penale, Ordinanza n. 11955/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento con un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare. La Corte rileva però che il ricorso è stato formulato fuori dai casi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette l'impugnazione della sentenza di patteggiamento soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguarda invece il vizio di motivazione, esso è ritenuto estraneo al catalogo legale dei motivi proponibili.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione proposta dall'imputato.
Limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati dalla norma; il vizio di motivazione non rientra tra essi.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei ristretti casi espressamente previsti dalla legge; non sono deducibili motivi estranei a tale catalogo, come il vizio di motivazione.
- Quando l'impugnazione contro il patteggiamento è proposta per un motivo non consentito, il ricorso è inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11819/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →