Cassazione Penale, Ordinanza n. 10666/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e, in particolare, meramente riproduttivo delle deduzioni difensive già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 9 maggio 2024. L'unico motivo riguardava la mancata esclusione della recidiva contestata: la difesa sosteneva, in sostanza, che non dovesse esserne riconosciuta la sussistenza o la rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era formulata in modo generico e non specifico, poiché si limitava a riproporre le censure già svolte in appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata, che aveva già esaminato e disatteso quelle argomentazioni valorizzando l'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, estesa nel tempo ad altri settori illeciti.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o la mera riproposizione delle censure già esaminate determina l'inammissibilità.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico, ossia quando non indica in modo chiaro e puntuale le ragioni di diritto e di fatto per cui la sentenza impugnata sarebbe errata.
- La mancanza di specificità va valutata anche in senso estrinseco: il motivo è inidoneo se non si confronta con la complessità della motivazione della sentenza impugnata e non svolge una critica argomentata effettiva.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, senza offrire un confronto con le ragioni poste dalla decisione impugnata a fondamento del rigetto.
- La contestazione della recidiva deve essere sorretta da argomentazioni mirate e pertinenti; la mera reiterazione di doglianze generiche non consente il vaglio di legittimità.
Come è indicizzato
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