Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22862/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iamonte ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 15/02/2017 al 12/07/2017 in relazione a un procedimento per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n.159/2011). In appello era intervenuta assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" dopo modifiche legislative (L. 161/2017) che hanno introdotto l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale (art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011). La Corte d'appello aveva ritenuto escluso il diritto alla riparazione in quanto l'assoluzione dipendeva dalla nuova valutazione della pericolosità sociale (cioè da un mutamento della rilevanza penale). Il ricorrente ha censurato tale soluzione sostenendo che, al tempo dei fatti, non era stata svolta la rivalutazione e dunque la detenzione è stata ingiusta indipendentemente dalla successiva modifica normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la modifica normativa avesse effettivamente eliminato la rilevanza penale di alcune condotte previste precedentemente e che, in generale, occorre distinguere i casi in cui l'assoluzione sia dovuta unicamente alla perdita di rilevanza penale dalla ipotesi in cui il giudice abbia escluso la sussistenza del fatto. Nel caso concreto, però, i fatti accertati (ripetute frequentazioni e rapporti con pregiudicati) hanno portato la Corte territoriale a ritenere la condotta dell'istante consapevolmente incauta e caratterizzata da colpa grave; tale colpa grave, anche se concorrente e non esclusiva, ha avuto incidenza causale sulla misura restrittiva e ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    La norma incriminatrice è stata modificata dalla L. 161/2017; la riformulazione ha introdotto presupposti che hanno ridotto la rilevanza penale di alcune condotte originariamente sanzionate, rendendo necessario verificare, caso per caso, se l'assoluzione derivi da tale riduzione o dall'inesistenza del fatto.

  • art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla L. 161/2017)

    Stabilisce che, dopo una detenzione di almeno due anni, il Tribunale deve procedere alla verifica della persistenza della pericolosità sociale anche d'ufficio; la sua introduzione ha inciso sulla rilevanza penale di condotte legate alla sorveglianza speciale.

  • L. 161/2017

    Ha modificato il codice delle leggi antimafia introducendo il necessario controllo giudiziale della pericolosità sociale e, quindi, ha determinato la parziale abrogazione della rilevanza penale di talune condotte precedentemente incriminate.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 2/12/2013

    Ha dichiarato parzialmente illegittime disposizioni precedenti (tra cui norme antecendenti sull'obbligo di rivalutazione della pericolosità) per non aver previsto la necessità di riesame quando l'applicazione della misura era sospesa per detenzione; ha dato impulso all'intervento riformatore poi recepito dalla L. 161/2017.

  • comma 5 dell'art. 314

    Secondo la giurisprudenza citata, il comma 5 dell'art. 314 si applica anche in caso di parziale abrogazione della fattispecie incriminatrice, per determinare l'effetto di tale abrogazione rispetto a condotte precedentemente sanzionate (ovvero per capire se la modifica esclude il fatto o soltanto la sua rilevanza penale).

Massime di principio

  • Quando l'assoluzione segue una modifica normativa che ha depenalizzato alcune condotte, il diritto all'indennizzo richiede una verifica se l'assoluzione sia dovuta unicamente alla perdita di rilevanza penale o all'accertamento che il fatto non sussiste.
  • La formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste" rende più probabile il riconoscimento della riparazione, ma non è decisiva se emergono elementi che dimostrino responsabilità o grave colpa dell'indagato riguardo ai fatti che hanno causato la detenzione.
  • La colpa grave (anche se non esclusiva, ma concorrente) che abbia concorso causalmente all'adozione della misura cautelare è ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; comportamenti ripetuti e consapevolmente incauti (es. frequentazioni abituali con pregiudicati) possono integrare tale colpa grave.
  • Il giudice della riparazione deve esaminare sia il mutamento normativo sia la ricostruzione di fatto operata dal giudice penale: se quest'ultimo ha accertato condotte rilevanti (anche sotto profilo colposo) la riparazione può essere esclusa.
  • In situazioni analoghe il prospettante deve documentare che la detenzione è dipesa esclusivamente da un mutamento della legge (e non da comportamenti propri che abbiano concretamente favorito l'adozione della misura), mentre l'Amministrazione difenderà l'esistenza di elementi di colpa grave o di gravi indizi che giustificarono la misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.