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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39631/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva revocato l'indulto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva revocato l'indulto già concesso. Sosteneva che il reato per il quale era stato beneficiato si fosse estinto in epoca anteriore alla revoca e richiamava, a sostegno, l'art. 172 c.p.; in sostanza, chiedeva di escludere la revoca del beneficio assumendo l'intervenuta estinzione del reato. La Corte osserva però che il ricorso si limita a reiterare una tesi già esaminata dal giudice di merito e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Inoltre rileva che la disciplina invocata non è pertinente, poiché l'art. 172 c.p. riguarda l'estinzione della pena e non l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato; nel caso concreto, peraltro, la pena non era ancora eseguibile proprio in ragione del beneficio dell'indulto e risultava comunque ostativa la declaratoria di recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, legge n. 241/2006

    "Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni"

    la revoca dell'indulto opera di diritto al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, senza che possa essere neutralizzata dalla dedotta estinzione del reato in epoca successiva o comunque non pertinente rispetto al meccanismo legale di revoca

  • art. 172 c.p.

    norma relativa all'estinzione della pena, non dell'estinzione del reato dopo il giudicato; non consente di paralizzare la revoca dell'indulto nel caso esaminato

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. esclude comunque l'effetto estintivo invocato dal ricorrente in relazione alla pena

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto prevista dalla legge opera di diritto quando il beneficiario commette, entro il termine stabilito, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a quella indicata dalla norma.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse deduzioni già disattese dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • L'art. 172 c.p. disciplina l'estinzione della pena e non può essere invocato per sostenere l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato ai fini di escludere la revoca dell'indulto.
  • L'effetto estintivo della pena non opera, comunque, quando la disciplina applicabile esclude tale esito, come nel caso in cui sia stata riconosciuta la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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