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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7884/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza della Corte d'appello di Torino del 20/02/1997 (parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 10/03/1996), irrevocabile l'8/07/1997, deducendo l'illegittimità del decreto di latitanza sulla base del quale era stata effettuata la notificazione dell'estratto contumaciale e, quindi, la formazione del giudicato. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile de plano la richiesta ritenendo la questione preclusa dal giudicato formatosi; il ricorrente ha censurato tale decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 670 c.p.p., comma 1, impone al giudice dell'esecuzione anche una valutazione nel merito dell'osservanza delle garanzie previste per l'imputato irreperibile (rito contumaciale abrogato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare inammissibile de plano la domanda ma doveva verificare la correttezza della notificazione dell'estratto contumaciale e, in quanto atto presupposto, la legittimità del decreto di latitanza. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio, con l'obbligo di esaminare nel merito le garanzie e gli atti di notificazione rilevanti per la formazione del titolo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 670 codice di procedura penale

    Deve essere valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato; in sede di incidente di esecuzione il giudice non può dichiarare inammissibile de plano una richiesta di non esecutività quando essa deduca profili relativi alla validità della notificazione dell'estratto contumaciale.

  • art. 548, comma 3, codice di procedura penale

    La formazione del giudicato nel rito contumaciale presuppone la preventiva notificazione dell'estratto della sentenza al condannato; la legittimità di tale notificazione è collegata alla validità del decreto di latitanza che ne ha consentito l'esecuzione.

  • art. 175 codice di procedura penale

    Norma richiamata nel quadro delle azioni già esperite dal ricorrente (istanza di restituzione nel termine) e il suo rigetto è stato considerato nei precedenti processuali, ma non preclude l'esame, in sede di esecuzione, di questioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo.

  • art. 625-ter codice di procedura penale

    Richiamato come norma relativa alla rescissione del giudicato; la Corte ha rilevato che richieste di rescissione erano state in passato dichiarate inammissibili, tuttavia ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di esaminare specifiche censure sulla validità delle notificazioni che incidono sulla formazione del giudicato.

Massime di principio

  • In sede di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. il giudice deve esaminare anche nel merito le censure relative alla formazione del titolo esecutivo quando esse riguardino la validità della notificazione dell'estratto contumaciale e gli atti presupposti (es. decreto di latitanza).
  • La mera esistenza di un giudicato non esclude automaticamente ogni scrutinio in sede esecutiva: se la contestazione riguarda vizi procedurali che hanno inciso sulla formazione del giudicato (ad es. notifiche nel rito contumaciale), il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificarli.
  • La legittimità del decreto di latitanza può essere dedotta in incidente di esecuzione esclusivamente con il fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, la validità del titolo esecutivo.
  • Prima di dichiarare inammissibile una richiesta ex art. 670 c.p.p. per effetto del giudicato, il giudice deve accertare se la questione dedotta sia effettivamente preclusa o invece attenga a profili procedurali che incidono sulla formazione del titolo e che pertanto possono essere esaminati.
  • Prassi operativa consigliata: in casi analoghi proporre specifiche istanze probatorie/documentali (atto di notifica, decreto di latitanza, ecc.) e chiedere espressamente la verifica della correttezza della notificazione dell'estratto contumaciale; indicare le censure concrete relative al rito contumaciale per evitare un rigetto in limine.

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