Cassazione Penale, Sentenza n. 14436/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa del 30/06/2012 (confermata in appello il 11/01/2017 e definitiva dopo rigetto in Cassazione). Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) omessa e mancata valutazione nel giudizio di merito della sentenza del Tribunale di Nicosia, divenuta poi definitiva, che lo aveva assolto per estorsione; 2) omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Cardaci che avrebbero chiarito il significato di intercettazioni; 3) vizio nella valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa a sostegno della revisione; 4) omessa valutazione di ulteriori dichiarazioni del Cardaci circa la competitività dell'azienda dell'imputato e la preferenza verso la sua ditta. In sostanza il ricorrente sosteneva che tali elementi fossero "prove nuove" e decisive ai fini della revisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e generici: la sentenza del Tribunale di Nicosia e le dichiarazioni del Cardaci non sono state ritenute nuove o decisive, risultando già implicitamente o esplicitamente valutate nel giudizio di merito e nella valutazione della Cassazione (sentenza Sez.5 n. 24437/2019). I motivi terzo e quarto sono stati considerati anch'essi generici e non hanno dimostrato la decisività della consulenza tecnica o delle dichiarazioni aggiuntive (mancanza di indicazione di come tali prove avrebbero incrinato il quadro probatorio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola i casi di revisione per "prove nuove"; la Corte interpreta che rientrano non solo prove sopravvenute ma anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue. Tuttavia la prova deve essere effettivamente nuova e soprattutto decisiva rispetto all'esito della sentenza impugnata.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento alla cassa delle ammende; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000.
Sez. U. n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Principio secondo cui sono "prove nuove" ai fini della revisione anche quelle non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, salvo che siano state ritenute inammissibili o superflue; la Corte richiama tale principio per delimitare il concetto di novità probatoria.
Sez. 5 n. 24437 del 19/01/2019
Pronuncia di rigetto del ricorso per cassazione che ha già valutato e ritenuto irrilevante il rapporto dell'imputato con l'attività estorsiva, ritenendo decisivo l'apporto dell'attività imprenditoriale al sodalizio; la Corte di legittimità viene indicata come avere già trattato i profili rilevanti, riducendo la portata di eventuali successivi rilievi come "nuove prove".
Sez. 1 n. 26014 del 06/07/2020
Richiamata come ulteriore conferma della valutazione già svolta in Cassazione rispetto alla pronunzia del 2019, a sostegno del principio che problemi già esaminati in sede di legittimità non costituiscono novità decisiva per revisione.
Sez. 3 n. 13037 del 18/12/2013 (Segreto) e Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017 (Di Stefano)
Giurisprudenza di merito citata per consolidare il principio che la mancata valutazione o la valutazione implicita di prove in precedenti gradi esclude la novità necessaria alla revisione salvo casi specifici di inammissibilità o superfluità.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. le prove devono essere non solo "nuove" ma anche "decisive": il ricorrente deve spiegare chiaramente in che modo la nuova prova avrebbe modificato l'esito processuale.
- Prove o sentenze sopravvenute che siano state comunque implicitamente o esplicitamente valutate nei gradi di giudizio o in sede di legittimità difficilmente qualificano come "nuove" rilevanti per la revisione.
- La genericità delle doglianze e la mancanza di un nesso causale tra la presunta prova nuova e l'infondatezza della condanna determinano l'inammissibilità della richiesta.
- La consulenza tecnica o dichiarazioni testimoniali supplementari devono essere accompagnate da una motivazione che ne dimostri la potenziale capacità di incidere sul giudizio probatorio; altrimenti non giustificano la revisione.
- Se la Corte di legittimità ha già esaminato e ritenuto irrilevanti determinate questioni, è difficile che le stesse possano essere riproposte con successo come "prove nuove" in sede di revisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per revisione sono previste sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla cassa delle ammende), quindi valutare la fondatezza e la specificità delle argomentazioni prima di proporre il rimedio.
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