Cassazione Penale, Sentenza n. 15888/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gianluca Gargiulo ha chiesto il riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra due condanne per reati di traffico di sostanze stupefacenti. Ha sostenuto che le condotte sono riconducibili a un unico disegno criminoso sulla base della medesima indole dei reati, della contiguità temporale (carattere aperto della contestazione associativa), del collegamento con la figura di Gianluca Ciccolella (stretti rapporti documentati dalle intercettazioni) e dell'uso abituale di una utenza telefonica intestata alla compagna Giovanna Merletto.
La decisione
La Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ritenendo che non emerga una programmazione unitaria delle condotte: ha valorizzato lo iato temporale stimabile in circa cinque anni, la diversa estensione territoriale, l'autonomia dei gruppi criminali nei periodi considerati e la diversa posizione dei soggetti coinvolti, con Gargiulo inseritosi successivamente in una compagine dove Ciccolella aveva ruolo sovraordinato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato confermando la valutazione di merito come logica e adeguatamente motivata, richiamando i principi consolidati sulla necessità di dimostrare un programma criminoso originario e non basarsi su meri indici presuntivi. In conseguenza del rigetto, Gargiulo è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione. La giurisprudenza richiede la prova che le violazioni costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; non è sufficiente la mera reiterazione o la semplice analogia dei reati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata in ordine alla redazione e alla sintesi del motivo in cassazione. Nel provvedimento la Corte dà atto del motivo nei limiti prescritti da questa norma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese del processo nella fase di legittimità. Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre provare un programma criminoso unitario concepito originariamente, non è sufficiente la somiglianza dei reati o la mera ripetizione.
- I criteri valutabili includono omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, rapporti fra i soggetti e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- Singoli indici isolati come l'impiego della stessa utenza telefonica, la parziale contiguità territoriale o la presenza di un medesimo coimputato possono non essere decisivi se non inseriti in un quadro probatorio che dimostri l originaria pianificazione comune.
- La valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o priva di adeguato supporto fattuale; pertanto chi propone ricorso deve documentare in modo concreto e non meramente assertivo l esistenza del disegno criminoso unitario.
- In pratica, per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene presentare elementi probatori chiari di pianificazione comune: comunicazioni preordinate, ruoli e funzioni costanti e contemporanee, atti preparatori riconducibili a un progetto unitario; altrimenti il rischio è il rigetto e la condanna alle spese.
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