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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06438/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due iscrizioni di fermo amministrativo su autoveicoli di proprietà del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla commissione tributaria provinciale; l’agente della riscossione aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica di altro appello contro la medesima sentenza, ritenendo quindi consumato il potere di impugnazione. La CTR aveva inoltre liquidato al contribuente vittorioso spese di lite pari a euro 500,00. Il contribuente ha quindi ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi: in sintesi, ha lamentato che la CTR avesse liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, senza alcuna motivazione e senza considerare la nota spese depositata in atti. L’ente resistente ha depositato controricorso, ma la Corte ha rilevato l’invalidità della sua procura per la difesa tecnica in cassazione, con conseguente inammissibilità del controricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Ha affermato che, quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può liquidare globalmente compensi inferiori a quelli richiesti senza spiegare le ragioni della riduzione o dell’eliminazione delle singole voci; inoltre, nel vigore del d.m. n. 55/2014, la motivazione diviene necessaria se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri tabellari, e comunque non può arrivare a una liquidazione simbolica o incongrua rispetto al decoro professionale. Poiché la CTR aveva liquidato euro 500,00 per un appello di valore euro 76.744,95 senza alcuna motivazione e senza considerare la nota spese, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, cioè come vizio di legittimità sulla corretta applicazione delle regole in tema di spese di lite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    È stata richiamata la norma che ha disposto l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia e la loro sostituzione con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente subentrante nei rapporti giuridici anche processuali.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ..."

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, in cassazione, l’ente può ricorrere ad avvocati del libero foro solo nei casi consentiti dalla convenzione e dalle condizioni previste; in difetto, la procura è invalida.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È stato richiamato quale base normativa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati o nelle ipotesi speciali di apposita delibera.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    Richiamati come norme di contesto per l’affidamento del patrocinio a professionisti del libero foro secondo i criteri convenzionali e generali.

  • art. 363 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite resa nell’esercizio del potere di enunciazione del principio di diritto su questione di massima.

  • Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008

    È stato affermato il principio per cui la scelta tra Avvocatura dello Stato e libero foro è ammessa nei limiti delle ipotesi previste e, quando la costituzione avvenga secondo tali presupposti, non occorre ulteriore allegazione o prova; nel caso concreto, però, mancavano i presupposti per la difesa del libero foro in cassazione.

  • d.m. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5

    La Corte ha ribadito che la liquidazione delle spese nei limiti tabellari non richiede specifica motivazione, ma la motivazione è necessaria quando il giudice si discosti dai parametri o riduca ulteriormente gli importi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese processuali e dei casi in cui se ne discosta il criterio ordinario.

  • art. 15, commi 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle altre norme sulle spese nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, inclusa la motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nota spese depositata in atti e al suo rilievo ai fini della liquidazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la carenza di motivazione del capo sulle spese.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La Corte ha ricordato che anche nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali non si può scendere a somme meramente simboliche, non consone al decoro della professione.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota spese specifica, il giudice che liquidi compensi inferiori alle voci richieste deve indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni della riduzione o dell’espunzione di tali voci.
  • Nel sistema dei parametri forensi, il giudice può determinare il compenso entro i limiti tabellari senza una motivazione analitica, ma se si discosta ulteriormente dai parametri o liquida importi sensibilmente inferiori occorre una motivazione controllabile.
  • La liquidazione delle spese processuali non può tradursi in un importo simbolico o manifestamente incongruo rispetto al valore della causa e al decoro della professione.
  • Nel giudizio di cassazione, la validità della procura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a un avvocato del libero foro presuppone che ricorrano i presupposti normativi e convenzionali che consentono tale scelta; in mancanza, la costituzione è invalida e il controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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