Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35373/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli istanti avevano chiesto la revocazione della confisca definitiva di più immobili, disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale. Il decreto di confisca era stato confermato in appello e, dopo una precedente vicenda processuale, la Corte di Cassazione aveva annullato il primo rigetto dell’istanza, disponendo una nuova valutazione nel contraddittorio. La Corte d’appello di Campobasso, con ordinanza del 19 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di una ricorrente limitatamente all’immobile di via Colle Innamorati n. 340, perché la confisca di quel bene era già stata revocata in appello in quanto alienato a un terzo di buona fede; ha rigettato nel resto l’istanza. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza deducendo, in sintesi, che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 avrebbe fatto venir meno originariamente i presupposti della confisca e avrebbe quindi consentito la revocazione della misura definitiva; hanno inoltre invocato una preclusione derivante da un diverso procedimento relativo a soggetti e beni diversi, nel quale un provvedimento ablativo era stato annullato senza rinvio. Nell’introduzione del ricorso erano altresì menzionati un difetto di competenza funzionale, la violazione dell’art. 24 d.lgs. 159/2011, l’assenza di correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni e vizi di motivazione o violazioni processuali, ma tali profili non sono stati sviluppati. La confisca riguardava beni appartenenti ai ricorrenti, componenti di un unico gruppo familiare, che secondo i provvedimenti di prevenzione non avevano documentato redditi leciti e possedevano cespiti sproporzionati rispetto alla capacità reddituale; il fondamento della misura era ricondotto anche alla pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 e ai guadagni illeciti derivanti da plurimi reati contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi perché manifestamente infondati e aspecifici: i ricorrenti hanno riproposto le tesi già respinte dalla Corte d’appello senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato. Quanto alla sentenza costituzionale n. 24 del 2019, la confisca definitiva era fondata sul doppio titolo di pericolosità di cui all’art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 159/2011; la Corte territoriale aveva ritenuto che la misura fosse autonomamente sorretta dalla categoria di cui alla lett. b), rimasta vigente, sicché la declaratoria d’illegittimità della lett. a) non ne travolgeva i presupposti. Il giudice della revocazione, inoltre, non può rivalutare l’ascrivibilità alla categoria di cui alla lett. b). Anche la dedotta preclusione è stata ritenuta inammissibilmente riproposta in modo generico: il provvedimento impugnato aveva spiegato che la vicenda invocata riguardava procedimenti, soggetti e beni diversi, e tale argomentazione non è stata specificamente confutata. Le ulteriori doglianze enunciate in apertura, ma non sviluppate, non sono state esaminate nel merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    la confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocata per difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimento ablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019, è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento alla misura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b).

    Nel procedimento di revocazione, la confisca definitiva non è revocabile per la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità della categoria di pericolosità di cui alla lett. a) se la misura trova autonomo e integrale fondamento nella distinta categoria di cui alla lett. b).

  • art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 159/2011

    il giudice del procedimento revocatorio non può rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui alla citata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoria soggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva.

    La revocazione non consente di riaprire la valutazione dei presupposti di appartenenza alla categoria di pericolosità ancora vigente di cui alla lett. b); l’esito della questione di legittimità costituzionale relativa a tale categoria non incide erga omnes sulle confische irrevocabili.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione definitiva fondata su un doppio titolo di pericolosità non è revocabile per la declaratoria d’illegittimità costituzionale di uno dei titoli quando l’altro, rimasto vigente, sia autonomamente sufficiente a fondare integralmente la misura.
  • Nel procedimento di revocazione di una confisca definitiva non è consentito rivalutare i presupposti fattuali di ascrivibilità del proposto a una categoria di pericolosità ancora vigente.
  • È aspecifico e inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone le tesi già respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione concreta del provvedimento impugnato; lo stesso vale per le doglianze soltanto enunciate e non sviluppate.
  • Una preclusione dedotta sulla base di una diversa vicenda processuale deve essere specificamente argomentata e confrontarsi con l’identità dei procedimenti, dei soggetti e dei beni coinvolti; la mera riproposizione generica della tesi non supera le ragioni contrarie del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.