Cassazione Penale, Sentenza n. 13735/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le ordinanze che avevano modificato i regimi cautelari a loro carico in relazione a indagini per associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione (e, per Cena, detenzione illegale di armi). Cena contestava: 1) l'applicazione degli arresti domiciliari con controllo a distanza ("braccialetto elettronico") senza specifica richiesta del pubblico ministero e quindi in violazione del principio della domanda cautelare; 2) il ripristino della custodia cautelare in carcere operato de plano dal Tribunale senza riaprire il contraddittorio dopo la segnalazione di impossibilità logistica all'installazione del braccialetto. Lafleur contestava la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto necessari gli arresti domiciliari fondandosi sui precedenti penali e sul collegamento con Cena, lamentando genericità e mancata considerazione del suo comportamento precedente (affidamento in prova, ruolo non di vertice).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lafleur per manifestata genericità e infondatezza; lo ha condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto a Cena, la Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che il "braccialetto elettronico" è una modalità di esecuzione prevista dall'art. 275-bis e che il Tribunale poteva applicarla anche in accoglimento parziale dell'appello del PM), ma ha accolto il secondo motivo relativo al ripristino della custodia cautelare in carcere: la Corte ha annullato l'ordinanza del 25 novembre 2022 limitatamente all'applicazione della custodia in carcere per violazione del principio del contraddittorio e ha rinviato al Tribunale di Torino per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.; per il resto i ricorsi di Cena sono stati rigettati.
Norme richiamate
Il controllo a distanza mediante braccialetto elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma ma una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari; il giudice può disporne l'applicazione come modalità della misura degli arresti domiciliari
Regola la possibilità di proporre appello in materia di misure cautelari; la Corte ha ricordato che il tribunale può, in sede di appello, applicare una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza al nuovo giudizio dopo annullamento parziale dell'ordinanza sul regime cautelare
Prevede le conseguenze per impugnazioni dichiarate inammissibili; la Corte ha condannato Lafleur alle spese e, rinvenuti profili di colpa, ha applicato la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione e disciplinano i termini e le modalità di deposito delle conclusioni scritte
Massime di principio
- Il controllo a distanza con braccialetto elettronico è da considerare una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari (art. 275-bis) e non una nuova misura cautelare: il giudice che valuta misure cautelari può applicarlo anche ove il pubblico ministero avesse chiesto una misura diversa, purché la scelta sia motivata e proporzionata
- Se sopravvengono fatti o circostanze materiali nuovi o diversi (es. impossibilità tecnica di installare il dispositivo di controllo), il giudice non può aggravare la misura cautelare senza riaprire il contraddittorio: l'aumento della gravità della misura richiede confronto tra le parti
- Le impugnazioni generiche, che non si confrontano con la motivazione centrale del provvedimento impugnato, sono esposte al rischio di inammissibilità; occorre specificità e concretezza nelle censure
- In sede di cassazione per motivi relativi a misure cautelari il rigore formale e la puntualità delle argomentazioni difensive sono essenziali; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, sanzione alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
- Quando la misura meno afflittiva non è praticabile per ragioni tecniche o logistiche, il giudice può adottare una misura più grave, ma deve motivare adeguatamente e rispettare il diritto al contraddittorio prima di incidere sulla libertà personale
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