Cassazione Penale, Sentenza n. 25649/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 13/05/2024 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Attanasio per venuto meno dell'interesse a seguito di trasferimento avvenuto da lungo tempo presso altra struttura. Il difensore ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 24 Cost., 666 comma 2, 667 c.p.p. e 35‑bis ord. pen., sostenendo che il provvedimento sia stato emesso de plano e senza contraddittorio, in assenza dei presupposti, con motivazione poco chiara, e che il trasferimento non fosse rilevante per il principio della perpetuatio jurisdictionis.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. La Corte ha ritenuto che il reclamo al tribunale in materia di sorveglianza sia riconducibile al genere dell'impugnazione: pertanto la dichiarazione di inammissibilità non può essere disposta con il procedimento sommario di cui all'art. 666, comma 2 c.p.p. quando è competente il Tribunale di sorveglianza; in tali casi l'accertamento di inammissibilità deve essere compiuto dal collegio con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che il provvedimento emesso de plano dal presidente, nelle circostanze del caso, è affetto da nullità e va annullato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata quale motivo di ricorso per violazione di legge in cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza del motivo in relazione alla corretta applicazione delle regole procedurali sulla dichiarazione di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riguardo al diritto al contraddittorio e all'accesso alla giustizia; la sentenza sottolinea l'importanza del contraddittorio nelle decisioni di inammissibilità quando è competente il collegio.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, c.p.p.
Disciplina il potere del presidente del collegio di dichiarare de plano l'inammissibilità nei casi tassativi; la Corte precisa che tale potere è limitato e non può essere esteso quando la materia è riconducibile al genus dell'impugnazione ed è competente il Tribunale di sorveglianza, per il quale occorre provvedimento collegiale con contraddittorio.
Richiamato nella motivazione per indicare le ragioni tassative che rendono possibile la dichiarazione di inammissibilità: se non ricorrono le ragioni previste dall'art. 591, la competenza a decidere spetta al collegio.
Citato dal ricorrente nei motivi; non è centrale nella decisione della Cassazione, che si focalizza sul regime dell'inammissibilità e sulla competenza a decidere.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme sull'ordinamento penitenziario e dei rimedi in materia; la Corte non fonda la decisione principale su questa norma, ma sulla disciplina procedurale dell'inammissibilità.
Cass. Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021 (Esposito)
Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021
Giurisprudenza richiamata per il principio che il reclamo al tribunale in materia di sorveglianza rientra nel genus dell'impugnazione e che la dichiarazione di inammissibilità non può essere pronunciata sul procedimento semplificato dal presidente quando è competente il collegio.
Cass. Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024 (O.)
Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024
Precedente che afferma la nullità assoluta del provvedimento di inammissibilità emesso de plano dal collegio anziché dal presidente nei casi previsti, e la necessità dell'ordinanza collegiale con contraddittorio.
Cass. Sez. 1, n. 3266 del 1992
Ulteriore precedente conforme al principio per cui la competenza a decidere dell'inammissibilità nelle ipotesi di impugnazione spetta al collegio e non può essere elusa con provvedimenti de plano incongrui.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza è assimilabile al genere delle impugnazioni: l'inammissibilità, salvo i casi tassativi dell'art. 591 c.p.p., deve essere deciduta dal collegio e non può essere pronunciata de plano dal presidente con il procedimento semplificato dell'art. 666, comma 2 c.p.p.
- Un provvedimento di inammissibilità emesso de plano dal presidente quando è richiesto l'intervento del collegio è affetto da nullità assoluta e può far dichiarare l'annullamento in sede di legittimità.
- Il trasferimento del detenuto non elimina automaticamente l'interesse a far proseguire il reclamo: va valutata la rilevanza del principio della perpetuatio jurisdictionis e la concreta sussistenza dell'interesse nel caso concreto.
- In situazioni analoghe, il difensore deve contestare immediatamente la pronuncia di inammissibilità priva di contraddittorio, puntando sulla violazione del diritto di difesa e sulla competenza del collegio, e se necessario impugnare per cassazione per violazione di legge e nullità procedurale.
- Il giudice di rinvio dovrà verificare puntualmente se sussistono le ragioni tassative di inammissibilità previste dalla legge (art. 591 c.p.p.) e motivare chiaramente la decisione, previo instaurazione del contraddittorio quando richiesto.
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