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Sentenza

Sentenza del 30/06/2015 n. 2913 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contratto di coassicurazione - Clausola di delega - Autonomia prestazione delegato - Esclusa - Esenzione IVA prestazione delegato - Confermata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini IVA, delle prestazioni svolte dalla società delegataria in forza della clausola di delega prevista dal contratto di coassicurazione. L'Ufficio riteneva che tali attività costituissero prestazioni autonome di gestione o servizi amministrativi, separati dalle operazioni assicurative, e che dovessero quindi essere assoggettate a IVA. La società sosteneva invece che la clausola di delega fosse parte integrante del contratto di coassicurazione e che le attività della delegataria costituissero esecuzione del rapporto assicurativo principale.

La decisione

Il giudice ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento dell'Ufficio. È stato ritenuto che il servizio reso dalla delegataria alle deleganti non fosse una prestazione autonoma, ma costituisse esecuzione del rapporto di coassicurazione. Le relative prestazioni rientrano pertanto nel complesso delle operazioni assicurative esenti da IVA. L'Amministrazione finanziaria non ha quindi potuto recuperare l'IVA non applicata.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972

    operazioni di assicurazione

    L'esenzione IVA comprende il complesso delle operazioni assicurative, incluse non solo quelle direttamente riferite alla copertura del rischio, ma anche le attività di gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione.

  • Art. 135 della Direttiva 2006/112/CE

    La disciplina unionale conferma l'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione e per le prestazioni strettamente connesse alla loro gestione ed esecuzione, purché non costituiscano servizi autonomi e distinti rispetto al rapporto assicurativo.

Massime di principio

  • Nella coassicurazione, la clausola di delega normalmente costituisce parte integrante del rapporto assicurativo e non crea, di per sé, un rapporto di servizi autonomo tra delegataria e deleganti.
  • Ai fini IVA, occorre valutare la funzione economica effettiva della prestazione: se l'attività della delegataria è necessaria alla gestione o all'esecuzione del contratto assicurativo, può beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni di assicurazione.
  • L'esenzione non dipende soltanto dalla denominazione contrattuale della prestazione, ma dal suo concreto collegamento funzionale con il rapporto assicurativo principale.
  • Se invece il servizio è separabile, autonomo e riconducibile a una generica attività amministrativa, informatica o organizzativa non specificamente collegata all'esecuzione dell'assicurazione, l'esenzione IVA potrebbe non essere applicabile.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario esaminare la clausola di delega, le attività effettivamente svolte, il loro ruolo nel rapporto di coassicurazione e l'eventuale autonomia economica e funzionale della prestazione.

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