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Sentenza

Sentenza del 30/06/2015 n. 543 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IMPOSTA DI REGISTRO - Compravendita - Delegazione di pagamento - Finalità solutoria - Tassazione autonoma - Non sussiste - Avviso di liquidazione - Illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito della compravendita di un immobile, la venditrice aveva disposto che una parte del prezzo fosse pagata direttamente dalla cessionaria alla società di leasing, per estinguere quanto ancora dovuto a titolo di riscatto e accessori. L’Amministrazione finanziaria aveva considerato la delegazione di pagamento come un’operazione autonoma, assoggettandola separatamente all’imposta di registro. Le società hanno contestato tale imposizione, sostenendo che la delegazione avesse esclusiva funzione solutoria e fosse priva di autonoma rilevanza patrimoniale, in quanto contestuale e strumentale alla compravendita.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stato riconosciuto che la delegazione di pagamento non trasferiva il debito e non rafforzava la posizione del creditore mediante l’aggiunta di un secondo debitore, ma si limitava a indicare una diversa modalità di pagamento di parte del prezzo. Pertanto, trattandosi di una disposizione priva di autonomo contenuto patrimoniale e collegata alla compravendita, non poteva essere tassata separatamente. L’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto illegittimo.

Massime di principio

  • La delegazione di pagamento con finalità esclusivamente solutoria, cioè diretta a stabilire a chi debba essere effettuato il pagamento, non costituisce normalmente un’operazione autonoma soggetta a imposta separata quando è contestuale e funzionalmente collegata a un contratto principale.
  • Per stabilire se un atto debba essere tassato autonomamente occorre verificare se abbia un autonomo contenuto patrimoniale e produca effetti giuridici ulteriori rispetto all’operazione principale.
  • La semplice indicazione di un terzo destinatario del pagamento non equivale, di per sé, a una cessione del debito né all’assunzione di una nuova obbligazione autonomamente imponibile.
  • Quando la delegazione serve soltanto a estinguere, in tutto o in parte, il debito del venditore mediante pagamento diretto al suo creditore, essa tende a essere considerata una modalità esecutiva della compravendita e non un negozio distinto.
  • La valutazione può cambiare se la delegazione trasferisce effettivamente il debito, introduce un nuovo obbligato, rafforza autonomamente la posizione del creditore o produce un distinto effetto patrimoniale: in tali casi può emergere una fattispecie autonomamente rilevante ai fini tributari.

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